Bonus casa, i chiarimenti delle Entrate sul decreto anti-frodi. Non serve l'asseverazione per le fatture fino all'11 novembre
di Antonella Donati , di Antonella DonatiSì alla cessione del credito per i bonus casa ordinari per tutte le spese fatturate fino all'11 novembre, senza asseverazione e senza visto di conformità. Via libera anche alle cessioni, anche successive, per le comunicazioni già accettate dall'Agenzia. Infine, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto con i costi massimi, fanno testo i costi massimi previsti dai decreti attuativi del Superbonus.
Gli attesi chiarimenti sull'applicazione del decreto antifrodi che ha congelato i crediti per i lavori edilizi sono arrivati in una serie di Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate che sblocca così le operazioni rimaste in stallo dopo il varo del decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre scorso. L'Agenzia annuncia anche che le procedure telematiche per l'invio delle comunicazioni saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Le operazioni fuori dalla stretta
Niente asseverazione e niente visto, dunqu…
Sì alla cessione del credito per i bonus casa ordinari per tutte le spese fatturate fino all'11 novembre, senza asseverazione e senza visto di conformità. Via libera anche alle cessioni, anche successive, per le comunicazioni già accettate dall'Agenzia. Infine, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto con i costi massimi, fanno testo i costi massimi previsti dai decreti attuativi del Superbonus.
Gli attesi chiarimenti sull'applicazione del decreto antifrodi che ha congelato i crediti per i lavori edilizi sono arrivati in una serie di Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate che sblocca così le operazioni rimaste in stallo dopo il varo del decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre scorso. L'Agenzia annuncia anche che le procedure telematiche per l'invio delle comunicazioni saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Le operazioni fuori dalla stretta
Niente asseverazione e niente visto, dunque, per i pagamenti effettuati fino all'11 novembre anche a fronte di sconto in fattura. In questi casi la comunicazione di cessione del credito può essere inviata senza altre formalità. Inoltre non sono soggette alla nuova disciplina le comunicazioni inviate entro l'11 novembre per le quali l'Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.
Di conseguenza i relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione nei casi ritenuti "a rischio".
Per le nuove spese valgono i "vecchi" prezzi
Quanto al problema della congruità delle spese, l'Agenzia chiarisce che nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica con i nuovi costi massimi è possibile fare riferimento al decreto del Ministero dello sviluppo economico in vigore dal 6 ottobre 2020, che fissa, in particolare, i costi per infissi, caldaie e pompe di calore. Inoltre ovviamente fanno testo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali delle camere di commercio, e i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Asseverazione spese e altri requisiti
In riferimento ai dati da indicare nella nuova asseverazione richiesta per i bonus casa, l'Agenzia ritiene che la nuova attestazione debba riferirsi espressamente alle spese, fermo ovviamente il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus. Quindi sono sempre necessarie, ad esempio, tutte le asseverazioni richieste sul rispetto dei requisiti per l'ecobonus. In ogni caso a poter rilasciare le agevolazioni sono solo i tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus.
Visto di conformità per la detrazione
Infine, in riferimento all'obbligo del visto di conformità anche per l'uso in dichiarazione del Superbonus, l'Agenzia chiarisce che questa va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Confermata però la possibilità di evitare il visto in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata. Visto sempre richiesto su tutta la dichiarazione, comunque, nel caso in cui il credito da utilizzare superi i 5.000 euro.