Rimborsi sprint per chi compra la prima casa dal costruttore, in caso di fallimento
di Antonella Donati , di Antonella DonatiPiù garanzie per chi compra casa in cantiere. In caso di fallimento del costruttore banche e assicurazioni dovranno rimborsare per intero tutte le somme pagate in acconto, più i relativi interessi, entro 30 giorni dalla richiesta. Non sarà più possibile prevedere clausole peggiorative per l’acquirente e non potranno essere introdotte regole diverse nei contratti. Le novità grazie al modello standard di fidejussione che diventa obbligatorio a partire dal 23 settembre prossimo.
La legge a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione
Il Dlgs 215/2005 “Disposizioni per la tutela dei diritti di reddito degli acquirenti di immobili da costruire” ha previsto da tempo una serie di cautele e di protezioni per chi sceglie di comprare una casa quando questa è ancora sulla carta. Fondamentale tra queste l’obbligo per il costruttore di consegnare al…
Più garanzie per chi compra casa in cantiere. In caso di fallimento del costruttore banche e assicurazioni dovranno rimborsare per intero tutte le somme pagate in acconto, più i relativi interessi, entro 30 giorni dalla richiesta. Non sarà più possibile prevedere clausole peggiorative per l’acquirente e non potranno essere introdotte regole diverse nei contratti. Le novità grazie al modello standard di fidejussione che diventa obbligatorio a partire dal 23 settembre prossimo.
La legge a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione
Il Dlgs 215/2005 “Disposizioni per la tutela dei diritti di reddito degli acquirenti di immobili da costruire” ha previsto da tempo una serie di cautele e di protezioni per chi sceglie di comprare una casa quando questa è ancora sulla carta. Fondamentale tra queste l’obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente, al momento del compromesso, una fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia delle somme consegnate e da consegnare fino al rogito. La fidejussione impegna l’istituto finanziario a rimborsare al futuro acquirente le somme versate a titolo di acconto, nel caso in cui la vendita non possa andare in porto per il fallimento del costruttore. Fin dal 2019 era stato previsto per un modello standard per la stipula di questo atto di garanzia, in modo da escludere a priori la possibilità per il costruttore o gli istituti di inserire clausole che limitassero i diritti dell’acquirente, sia sull’importo da rimborsare sia sui tempi di pagamento o anche relativamente alle modalità di richiesta. Dopo tre anni il modello standard è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 agosto scorso, e quindi ora le garanzie sono le stesse per tutti.
Garanzia e stato di crisi
In base a quanto prevede il modello, l'importo complessivo della fidejussione deve corrispondere alle somme che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà dell'immobile. Dovuti anche gli interessi legali. Restano escluse dalla tutela della garanzia le somme per le quali è prevista la sottoscrizione di un mutuo. La richiesta di rimborso può essere presentata nel momento in cui si verifica lo stato di crisi del costruttore, ossia alla data di: di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; pubblicazione della sentenza di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Tempri stretti per il rimborso
Per incassare la fidejussione occorre la comunicazione di voler rinunciare all’acquisto. Da parte sua il garante deve versare il dovuto immediatamente, ossia entro 30 giorni dalla richiesta, senza necessariamente avviare prima la richiesta al costruttore di versamento degli importi garantiti. Inoltre banche e assicurazioni non possono tirarsi indietro neppure nel caso in cui il costruttore non abbia versato le commissioni dovute per la stipula del servizio di garanzia.