Superbonus, tutte le novità per le villette dopo l'ok al decreto. Scadenza rinviata di sei mesi, ma non per tutti
di Antonella Donati , di Antonella DonatiÈ legge la proroga di sei mesi per usufruire del Superbonus al 110% per le villette e gli immobili unifamiliari, dopo la definitiva approvazione del decreto 11/2023. Interessati i proprietari che avevano centrato l'obbiettivo della realizzazione del 30% dei lavori a progetto entro il 30 settembre dello scorso anno. Con la nuova scadenza fissata al 30 settembre prossimo e la preannunciata riapertura degli sportelli bancari alle operazioni di cessione dei crediti si dovrebbe quindi andare verso lo sblocco dei cantieri rimasti fermi a causa della mancanza di liquidità.
Cantieri e attestazioni
Ha diritto ad usufruire della proroga solo chi ha attestato il raggiungimento della quota del 30% dei lavori e inviato la relativa documentazione all'Enea. Era richiesta la dichiarazione del direttore dei lavori per attestare lo stato del cantiere, con eventuale documentazione fotografica, e la copia dell’invio della documentazione al committente e all…
È legge la proroga di sei mesi per usufruire del Superbonus al 110% per le villette e gli immobili unifamiliari, dopo la definitiva approvazione del decreto 11/2023. Interessati i proprietari che avevano centrato l'obbiettivo della realizzazione del 30% dei lavori a progetto entro il 30 settembre dello scorso anno. Con la nuova scadenza fissata al 30 settembre prossimo e la preannunciata riapertura degli sportelli bancari alle operazioni di cessione dei crediti si dovrebbe quindi andare verso lo sblocco dei cantieri rimasti fermi a causa della mancanza di liquidità.
Cantieri e attestazioni
Ha diritto ad usufruire della proroga solo chi ha attestato il raggiungimento della quota del 30% dei lavori e inviato la relativa documentazione all'Enea. Era richiesta la dichiarazione del direttore dei lavori per attestare lo stato del cantiere, con eventuale documentazione fotografica, e la copia dell’invio della documentazione al committente e all’impresa tramite raccomandata o posta certificata al fine di ottenere l’attestazione della data certa sulla documentazione stessa e in particolare su quella fotografica.
I termini per completare lavori
La proroga riguarda l'aliquota della detrazione applicabile alle spese sostenute fino al 30 settembre. Non si fa cenno invece in questo caso al completamento de lavori. Tuttavia occorre tener conto delle regole che si applicano in generale il relazione ai bonus per gli interventi di tipo edilizio. Come più volte chiarito dall'Agenzia delle entrate, infatti, per questa tipologia di spese il diritto alla detrazione, e quindi la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si matura solo a fine lavori. In sostnza è possibile avere le detrazioni o cedere le spese anche per gli acconti e per i lavori in corso a cavallo di più anni. Per poter essere fiscalmente in regola però, è obbligatorio che l’intervento sia terminato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere l'ultima tranche della detrazione. Quindi per poter cedere le spese del Superbonus al 110% si dovrà necessariamente avere la certificazione di fine lavori entro la fine dell'anno, se non si riesce a chiudere il cantiere al 30 settembre.
Ammesse varianti alla Cilas per ridimensionare il progetto
A questo proposito nel caso in cui non fosse possibile completare l'intervento secondo quanto previsto dal progetto iniziale, si potranno presentare varati alla Cilas senza che questo faccia perdere il diritto all'aliquota al 110%. Il decreto 11/2023 ha infatti previsto anche questa opportunità per i cantieri in ritardo o iin difficoltà. Ovviamente anche con l’eventuale riduzione delle lavorazioni il requisito del salto di due classi energetiche dovrà essere comunque raggiunto.