Superbonus, le regole per i lavori negli immobili vincolati: così si ottiene il doppio salto di categoria energetica
di Antonella Donati , di Antonella DonatiCondomini e villette ma non solo. Il Superbonus riguarda anche gli interventi nei singoli appartamenti all'interno di palazzi d'epoca, ossia condomini nei quali non possono essere realizzati lavori di coibentazione perché sono vincolati dalle belle Arti o perché sono all'interno di centri storici nei quali sono previsti divieti a tutela del decoro architettonico. Ovviamente anche per questi interventi si dovrà tener conto del blocco delle opzioni per sconto e cessione per questi lavori. Non ci sono vincoli, invece, come previsto per gli immobili unifamiliari, in relzione a reddito e destnazione a prma casa.
Superbonus anche senza la coibentazione esterna
Per tutelare i…
Condomini e villette ma non solo. Il Superbonus riguarda anche gli interventi nei singoli appartamenti all'interno di palazzi d'epoca, ossia condomini nei quali non possono essere realizzati lavori di coibentazione perché sono vincolati dalle belle Arti o perché sono all'interno di centri storici nei quali sono previsti divieti a tutela del decoro architettonico. Ovviamente anche per questi interventi si dovrà tener conto del blocco delle opzioni per sconto e cessione per questi lavori. Non ci sono vincoli, invece, come previsto per gli immobili unifamiliari, in relzione a reddito e destnazione a prma casa.
Superbonus anche senza la coibentazione esterna
Per tutelare i diritti dei proprietari intenzionati a ridurre il consumo energetico del proprio immobile quando non è possibile la coibentazione esterna, la legge consente di realizzare con l'aliquota prevista per il Superbonus gli interventi trainati senza quelli trainanti, a patto ovviamente di ottenere il salto di due classi energetiche.
Non ci sono altri vincoli da rispettare in quanto le novità che limitano il Superbonus per le villette in relazione a reddito familiare e prima casa, non riguardano infatti i singoli appartamenti, come espressamente indicato a suo tempo dal governo. Fa premio, in questo caso, il fatto che si tratti di immobili all'interno di un condominio, per lui scadenza per l'agevolazione maggiorata è anche in questo caso quella stabilita per il Superbonus in condominio, ossa il 23 dicembre 2023. Nel 2024, salvo ulterori modifiche, si passerà al 70% e nel 2025 si tornerà all'aliquota del 65%.
Interventi e condizioni
Quanto ai lavori in sé, per ottenere il salto di due classi energetiche si deve necessariamente intervenire su infissi e impianto di riscaldamento autonomo, ma non sempre questo è suffciente. Si dovrà in caso anche aggiungere la coibentazione interna delle pareti visto che quella esterna non è possibile, e nel caso valutare il risparmio che si può ottenere con l'installazione di schermature solari. Ai fini del Superbonus, poi anche se si tratta di interventi che rientrano nell'edilizia libera, è comunque sempre necessaria la Cilas. La sua presentazione è infatti un requisito indispensabile per avere l'aliquota maggiorata. Chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio scorso può ancora effettuare l'opzone per sconto in fattura e cessione del credito.
Per i pannelli solo bonus al 50%
Il Superbonus è riconosciuto per tutti gli interventi trainanti per i quli altrimenti è prevista l'aliquota ordinaria del 65% o del 50%. Non è invece previsto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici anche se viene presentata la Cilas. L'installazione di questo tipo di impianto, hanno infatti chiarito le Entrate, può essere considerato come intervento trainato, e quindi accedere al Superbonus, solo in presenza di interventi trainanti, a sprescindere dal fatto che nel caso specifico questi interventi non sono ammessi. Quindi per i pannelli c'è solo la possibilità di usufruire del bonus al 50%.