Superbonus, ultime ore per comunicare sconto o cessione del credito: a rischio chi commette errori. La stretta su chi non ha avviato i cantieri
Ultime ore per l’invio delle comunicazioni di cessione del credito dei bonus edilizi – sia riferite alle spese del 2023 che ai residui degli anni precedenti – con il rischio di perdere l’opzione anche in caso di errori che non potranno esser sanati.
A sottolineare il possibile boomerang derivante dall’ultimo decreto intervenuto su Superbonus&Co., quello del 29 marzo scorso, sono stati da ultimi i commercialisti che hanno rilevato “alcune rilevanti criticità” in particolare “per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
Stop alla remissione
Il presidente Elbano de Nuccio ha messo nero su bianco i dubbi in una lettera a Giorgetti e Leo, titolare e vice delle Finanze. Riconoscendo le esigenze di stringere ancora i bulloni dei conti pubblici, i commercialisti puntano l’indice sull’articolo 2 del testo che “inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura”.
Facciamo un passo indietro per ricapitolare la vicenda. Come ha ricordato da ultimo la Confedilzia, e abbiamo spiegato qui, entro giovedì va inviata all'Agenzia delle entrate la comunicazione relativa all'opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili. Un termine in proroga rispetto all’originario 16 marzo, disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.
La scadenza ha acquistato ulteriore valore perché il decreto della scorsa settimana ha eliminato “la possibilità di sanare un eventuale ritardo nell'invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro", ha sottolineato l'associazione dei proprietari.
L’esigenza del Tesoro è chiara: sapere fin da subito, proprio ora che è in scrittura il Documento di economia e finanza, quanti sono i crediti fiscali in giro per il Paese. Il nodo rilevato dai commercialisti è, però, che lo stesso articolo blocca anche “la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024”. Una pstilla giudicata “eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, a cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”.
Il numero uno dei commercialisti ha infatti ricordato che “l’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Le Cilas dormienti e il rischio di nuovi “esodati”
Tra le strette del decreto, c’è anche quella relativa alle cosiddette “cilas dormienti”. Anche qui è necessario un passo indietro. Il dl 11/2023 aveva già limitato il ricorso alle opzioni a chi avesse presentato il titolo edilizio per gli interventi prima del 17 febbraio 2023. Il nuovo decreto aggiunge l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. In pratica, chi aveva la Cilas fino al 16 febbraio 2023 deve anche aver effettuato (e pagato) lavori per poter restare entro il regime d’opzione. E considerando che per legge bisogna arrivare al 30% dei lavori per raggiungere il primo Sal ed effettuare il relativo pagamento ai fine della cessione, è lecito pensare che sia fuori dai giochi chi non ha ancora completato questo livello di lavori. Oppure, di chi ha versato un anticipo al costruttore ma non ha ancora avviato i cantieri. Fattispecie che per i commercialisti sembrano aprire il fianco a nuovi “esodati” del Superbonus.
“Tale previsione – afferma infatti de Nuccio – porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.