Immobile occupato abusivamente? L’Imu non è dovuta. La sentenza della Consulta apre ai rimborsi
di Antonella DonatiStop all'Imu sugli immobili occupati abusivamente se è stata fatta la denuncia all'autorità giudiziaria. Con la sentenza 60 del 18 aprile la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittime le norme di legge che non hanno previsto l'esenzione in questi casi, esenzione introdotta solo dal 2023. Chi ha pagato in passato l'imposta su un immobile occupato abusivamente potrà quindi chiedere il rimborso, a patto di avere presentato a suo tempo la denuncia penale.
Immobili occupati e nuove regole
Con la legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, comma 81 legge 197/2022) è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per reati di cui agli articoli 614 o 633 del codice penale (violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria. L’esenzio…
Stop all'Imu sugli immobili occupati abusivamente se è stata fatta la denuncia all'autorità giudiziaria. Con la sentenza 60 del 18 aprile la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittime le norme di legge che non hanno previsto l'esenzione in questi casi, esenzione introdotta solo dal 2023. Chi ha pagato in passato l'imposta su un immobile occupato abusivamente potrà quindi chiedere il rimborso, a patto di avere presentato a suo tempo la denuncia penale.
Immobili occupati e nuove regole
Con la legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, comma 81 legge 197/2022) è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per reati di cui agli articoli 614 o 633 del codice penale (violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria. L’esenzione dall’Imu per chi si trova ad avere immobili occupati abusivamente, però, si applica solo dal 2023. Con l'ultima sentenza, invece, la Consulta ha stabilito che avrebbero dovuto essere applicate fin dal momento dell'introduzione dell'imposta comunale.
Norma da cancellare fin dall'origine
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’Imu per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
Sentenza con valore retroattivo
Secondo la Corte costituzionale, dunque, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché “si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza”. Di qui la decisione di dichiarare illegittime le norme.
Con la sentenza in questione, dunque, la Corte costituzionale ha di fatto esteso retroattivamente la portata delle norme introdotte dalla legge a partire dal 2023. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma, infatti, comporta la sua disapplicazione a partire da quando è stata introdotta. Chi si trova nella situazione indicata potrà quindi presentare al Comune la domanda per ottenere il rimborso di quanto pagato in passato e non dovuto, a fronte della denuncia penale a suo tempo presentata.
La domanda di rimborso
La domanda, ovviamente, dovrà tener conto dei tempi per la prescrizione dei tributi locali fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La domanda al Comune, quindi si potrà presentare quest'anno per gli anni dal 2019 in poi.