Superbonus e seconda casa ristrutturata. Ecco quando non scatta la tassa extra
a cura della redazione EconomiaMILANO – Chi ha ristrutturato la seconda casa con il Superbonus e aveva in programma di venderla può essere esonerato dalla tassazione speciale al 26% introdotta con l’ultima Legge di Bilancio proprio per gli immobili che hanno beneficiato della maxi agevolazione pubblica.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2024, che specifica proprio i dettagli della misura introdotta con l’ultima Manovra. Il provvedimento chiarisce che sono esclusi dall’applicazione della norma antispeculativa gli immobili adibiti ad abitazione da chi vende o dai suoi famigliari per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione o nei dieci anni precedenti alla cessione.
MILANO – Chi ha ristrutturato la seconda casa con il Superbonus e aveva in programma di venderla può essere esonerato dalla tassazione speciale al 26% introdotta con l’ultima Legge di Bilancio proprio per gli immobili che hanno beneficiato della maxi agevolazione pubblica.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2024, che specifica proprio i dettagli della misura introdotta con l’ultima Manovra. Il provvedimento chiarisce che sono esclusi dall’applicazione della norma antispeculativa gli immobili adibiti ad abitazione da chi vende o dai suoi famigliari per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione o nei dieci anni precedenti alla cessione.
Il “timer”, chiariscono le Entrate, scatta con la conclusione dei lavori agevolati con il Superbonus. Da quel momento parte il calcolo dei dieci anni entro i quali se si vende è necessario versate l’imposta al 26% sulla plusvalenza realizzata.
La base imponibile
La tassazione al 26% si applica sulla plusvalenza, quindi sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (o di costruzione) aumentato quest’ultimo eventualmente dei costi sostenuti per la ristrutturazione. Le Entrate chiariscono che i costi sostenuti con il Superbonus e per i quali ci si è serviti della cessione del credito o dello sconto in fattura nei primi cinque anni non possono essere conteggiati, mentre nei secondi 5 anni la deduzione è al 50%. Per chi ha invece usufruito delle detrazione tutte le spese possono essere utilizzate per “aumentare” il costo di acquisto e quindi ridurre il valore della plusvalenza (e quindi dell’imposta)