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Più privacy al rogito, sparisce l’obbligo di comunicare la provvigione dell’agenzia immobiliare

La modifica approvata al ddl lavoro cancella l’obbligo per venditore e acquirente di dichiarare la somma pagata agli intermediari. Basta il numero della fattura
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ROMA – Più privacy al rogito. Sparisce l'obbligo per venditore e acquirente di dichiarare la somma pagata all'agenzia immobiliare, ma sarà sufficiente far riferimento al numero della fattura. Confermati i controlli da parte dei notai. Le novità grazie a un emendamento introdotto nel disegno di legge sul lavoro approvato in via definitiva.

Le dichiarazioni al rogito

Al momento della compravendita di un appartamento, o di qualunque altro immobile, la legge impone di indicare al notaio se l'acquisto è stato fatto direttamente tra le parti o se ci si è rivolti a un agente o a un'agenzia immobiliare. In questo caso occorre fornire i dati identificativi della persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentan…

ROMA – Più privacy al rogito. Sparisce l'obbligo per venditore e acquirente di dichiarare la somma pagata all'agenzia immobiliare, ma sarà sufficiente far riferimento al numero della fattura. Confermati i controlli da parte dei notai. Le novità grazie a un emendamento introdotto nel disegno di legge sul lavoro approvato in via definitiva.

Le dichiarazioni al rogito

Al momento della compravendita di un appartamento, o di qualunque altro immobile, la legge impone di indicare al notaio se l'acquisto è stato fatto direttamente tra le parti o se ci si è rivolti a un agente o a un'agenzia immobiliare. In questo caso occorre fornire i dati identificativi della persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore che ha operato per conto della società. Va poi dichiarato il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio.

Si tratta di una misura che è stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale, obbligando a indicare in un atto pubblico i riferimenti dell'agente immobiliare, compreso il numero di iscrizione all'Albo, così da limitare i casi di attività svolta in maniera irregolare e in parallelo consentire all'Agenzia delle entrate la possibilità di verifiche sulle somme incassate come mediazione. Peraltro, quando si tratta di prima casa per le spese di intermediazione è prevista la detrazione del 19% su un importo massimo di 1.000 euro, a prescindere dall'importo effettivamente pagato.

Gli importi dovuti

Fino all'entrata in vigore delle nuove norme, oltre ai dati identificativi appena visti, era obbligatorio indicare l'importo esattamente pagato per la mediazione sia da parte dell'acquirente che del venditore, specificando, oltre alla somma versata, anche le modalità di pagamento. Tutte dichiarazioni riportare poi dal notaio nel rogito.

Dichiarare le somme pagate, però, secondo i parlamentari che hanno voluto introdurre le nuove norme, poteva creare sgradevoli sorprese in quando la percentuale di mediazione prevista per venditore e acquirente in genere non è la stessa e ci sono anche casi in cui il venditore non paga nessuna commissione, per prassi dell'agenzia o per accordo diretto. Per evitare possibili imbarazzi è stata dunque rivista la disposizione di legge, senza per questo limitare gli obblighi di controllo per i notai.

Sufficienti gli estremi della fattura

Ora si prevede infatti che le parti dell’atto di cessione di un bene immobile, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, possono dichiarare il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta. Sempre da indicare le modalità di pagamento della stessa, a esempio assegno, bonifico eccetera. Resta obbligatorio per i notai segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali mediatori non iscritti all’Albo degli agenti.

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