Sismabonus 110%, qual è l'ammontare massimo di spesa se si somma col risparmio energetico?
a cura di Antonella DonatiDesideravo avere dei chiarimenti inerente al limite di spesa massimo che posso ottenere alla luce degli attuali incentivi messi a disposizione per abbattimento e fedele ricostruzione (a meno dei prospetti), essendo zona vincolata paesaggisticamente, di un piccolo edificio composto da una unità immobiliare A/7 e da una sottostante unità immobiliare C/6 pertinenziale accatastata con propria particella e con rendita propria. Aggiungo, inoltre, che è attualmente una seconda casa e che gli interventi comporteranno una diminuzione della classe di rischio sismico di almeno due classi ed un miglioramento della classe energetica di almeno due classi.
A. d. s.
Per il sismabonus è previsto un tetto di spesa pari a 96.000 euro. Per avere l'agevolazione gli interventi debbono essere realizzati sulle patri strutturali dell'edificio, per cui il tetto massimo è unico a prescindere dal numero delle unità immobiliari che lo compongono. Non fa differenza il fatto che si tratti di prima o seconda casa. Se lei realizza altri interventi che ricadono nell'ecobonus ha diritto ad un ulteriore tetto di spesa, diversificato a seconda dell'intervento, ma calcolato sempre su un unico immobile in quanto per le pertinenze non è previsto un tetto di spesa a sé. Se non dovesse cambiare il testo, trattandosi di seconda casa, non avrebbe però diritto al superbonus al 110% ma solo alla detrazione “ordinaria” dell'85%.
Per il sismabonus è previsto un tetto di spesa pari a 96.000 euro. Per avere l'agevolazione gli interventi debbono essere realizzati sulle patri strutturali dell'edificio, per cui il tetto massimo è unico a prescindere dal numero delle unità immobiliari che lo compongono. Non fa differenza il fatto che si tratti di prima o seconda casa. Se lei realizza altri interventi che ricadono nell'ecobonus ha diritto ad un ulteriore tetto di spesa, diversificato a seconda dell'intervento, ma calcolato sempre su un unico immobile in quanto per le pertinenze non è previsto un tetto di spesa a sé. Se non dovesse cambiare il testo, trattandosi di seconda casa, non avrebbe però diritto al superbonus al 110% ma solo alla detrazione “ordinaria” dell'85%.