Per quel che riguarda attestazioni non corrette, il comma 3 dell'art. 15 del dlgs 162/2005 stabilisce che Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di legge “è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti”. E' invece possibile utilizzare un Ape in corso di validità (10 anni), se rispetto alla situazione attestata non sono già stati effettuati interventi in grado di ridurre la classe energetica a suo tempo indicata. La legge, infatti, impone in questo caso l'obbligo di produrre un nuovo attestato.