Economia

Ape predatato, non registrato o rilasciato in anni precedenti: quali regole per il Superbonus?

Sono un ingegnere. Un mio collega sta seguendo dei lavori su un immobile, iniziati a fine febbraio, poco prima del lockdown, ripresi a maggio e in via di conclusione nelle prossime settimane. La tipologia di lavori è configurabile in quelli definiti come "trainanti" dall'ultimo Decreto Rilancio e, a seguito di un calcolo fra lo stato antecedente dell'immobile e quello che potrà essere raggiunto a fine lavori, si nota che sarebbe possibile il salto di due classi energetiche dell'immobile. Il problema è questo: non è presente un APE che attesti la classe energetica precedente e il cliente ha chiesto a me se fosse possibile redigerne una retrodatata a febbraio, prima dei lavori. Alla luce di sopralluogo da me effettuato all'epoca e attestato da documentazione fotografica, io sarei anche in grado di redigere il documento richiesto, ma non volendo incorrere in qualsiasi tipo di illecito e al fine di fornire al cliente un'adeguata e argomentata risposta, sono a chiedere se sia possibile inviare un Ape retrodatato di 7 mesi e se non vi siano anche problemi di incongruenza fra data di invio e protocollo della Regione, retrodatazione e consegna al cliente.
A.

Ho dei lavori in corso che potrebbero rientrare nel Superbonus. Dal momento che non ho l’Ape prima dei lavori che certifichi la classe energetica, né posso chiudere la Scia per fare un Ape allo stato attuale perché i lavori non sono ancora terminati, come posso certificare il cambio delle  due classi energetiche? E’ possibile certificare il cambio delle due classi con un Ape fatto dopo i lavori che attesti lo stato energetico dell’edificio ante operam? Grazie
Susanna C.

Un cliente ha in corso un intervento di ristrutturazione avviato nel 2019 nell'ambito del quale non ha ancora sostenuto le spese per la coibentazione. L’intervento ha tutti i requisiti per accedere al superbonus 110%. Non siamo però in possesso di un Ape anteriore all’inizio lavori. E’ possibile predisporla adesso, a lavori in corso, prima della realizzazione delle coibentazioni, eventualmente specificando che si riferisce alla situazione ante inizio lavori? Vorrei sapere se è necessario protocollarla in qualche modo per dimostrare che è stata redatta prima dell’inizio dei lavori o se è sufficiente una dichiarazione sostitutiva del progettista. Mi risulta infatti che non debba essere caricata sul portale regionale. Oppure è possibile usare un Ape esistente già caricata sul sito della Regione. Grazie
Massimiliano M.

 

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A dettare le regole per compilazione dell'Ape è l'Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Il punto 7.5.1 è denominato “Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica” e stabilisce che “ Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’Ape al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Quindi evidentemente non è possibile predisporre in alcun modo un attestato predatato poiché non avrebbe alcuna validità in quanto questo acquista valore legale solo a far data dalla sua registrazione.

Per quel che riguarda attestazioni non corrette, il comma 3 dell'art. 15 del dlgs 162/2005 stabilisce che Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di legge “è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti”. E' invece possibile utilizzare un Ape in corso di validità (10 anni), se rispetto alla situazione attestata non sono già stati effettuati interventi in grado di ridurre la classe energetica a suo tempo indicata. La legge, infatti, impone in questo caso l'obbligo di produrre un nuovo attestato.