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Palazzina di un unico proprietario, può ottenere il Superbonus per i lavori sui singoli appartamenti?

Ho letto che "Il Superbonus non è ammesso per gli edifici con più immobili che appartengono ad un unico proprietario per intero o pro quote. Nel vostro caso per avere il Superbonus è sufficiente effettuare una divisione ereditaria: in questo modo ciascuna di voi diverrà piena proprietaria di un appartamento e si avrà la nascita di un minicondominio". Ma l'Agenzia delle Entrate precisa che : "In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti". Secondo me, il vostro chiarimento è sbagliato, poichè l'Agenzia delle entrate fa riferimento alle sole parti comuni. Potete chiarire meglio? Grazie mille
Giuseppe G.

Sono unico proprietario di un edificio costituito da solo due unità abitative accatastate separatamente e con ingressi separati (Unico numero civico con 2 interni), non affittate ma a disposizione entrambi del nucleo familiare. Posso usufruire del superbonus 110 % 40000 euro + 40000 euro + i relativi importi per gli altri interventi trainanti e trainati? Grazie
Paolo B.

 

1 minuti di lettura
L'indicazione data è del tutto corretta: il superbonus non è ammesso per gli interventi effettuati dai proprietari di edifici con diversi appartamenti singolarmente accatastati, né per i lavori effettuati sull'edificio né per quelli effettuati, appunto, sui singoli appartamenti. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate nella prima delle faq pubblicate nella pagina dedicata al superbonus del sito istituzionale. Nel testo si legge infatti che: "Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle  sostenute per interventi  sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.