Economia

Casa in comproprietà assegnata all'ex coniuge, possibile un nuovo acquisto con le agevolazioni?

Nel mese di luglio  2020,  mi sono separato  consensualmente. Nell’atto di separazione è stato concordato che l’abitazione coniugale acquistata nel 2005, è stata assegnata a mia moglie unitamente a mia figlia ancora minorenne. La mia domanda è, in caso di acquisto di un abitazione, nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale di cui sono comproprietario al 50% con la mia ex moglie, posso fruire in pieno delle agevolazione prima casa anche in materia fiscale (es. imposta sostitutiva allo 0,25% anziché 2%)?  La mia situazione ricade nella fattispecie rappresentata dalla Sentenza Cass.3931/2014  laddove sancisce che la quota di proprietà della casa coniugale assegnata all’altro coniuge non escludono  i benefici previsti per l’acquisto della “prima casa”  in quanto la indisponibilità di fatto del bene non fa sorgere un diritto reale sulla casa ma un mero diritto personale. Grazie
Raffaele

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Lei potrà acquistare il nuovo appartamento con le agevolazioni prima casa sia per quel che riguarda l'Iva o la tassa di registro per l'acquisto sia per quel che riguarda le imposte ridotte per la sottoscrizione di un mutuo, se non ha acquistato la quota di abitazione con le agevolazioni. Anche se la  Cassazione con la sentenza 3931/ 2014 sottolinea che con la separazione legale viene sciolta anche la comunione dei beni  e di conseguenza l'appartamento posseduto in comproprietà con l'ex coniuge non limita più il diritto di ottenere le agevolazioni per un nuovo acquisto di un appartamento da destinare a prima casa, la normativa in vigore - DRP 91/1986, Testo unico delle imposte di registro,  Tariffa parte 1 Articolo 1 -  stabilisce che le agevolazioni sono ammesse a condizione che l'acquirente possa dichiarare al rogito di   "non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni". Quindi a prescindere dal fatto di non essere più in comunione legale con il coniuge se la quota di casa che comunque possiede è stata acquistata con le agevolazioni, non è nella condizione di effettuare un nuovo acquisto agevolato.