Casa in comproprietà assegnata all'ex coniuge, possibile un nuovo acquisto con le agevolazioni?
a cura di Antonella Donati, a cura di Antonella DonatiLei potrà acquistare il nuovo appartamento con le agevolazioni prima casa sia per quel che riguarda l'Iva o la tassa di registro per l'acquisto sia per quel che riguarda le imposte ridotte per la sottoscrizione di un mutuo, se non ha acquistato la quota di abitazione con le agevolazioni. Anche se la Cassazione con la sentenza 3931/ 2014 sottolinea che con la separazione legale viene sciolta anche la comunione dei beni e di conseguenza l'appartamento posseduto in comproprietà con l'ex coniuge non limita più il diritto di ottenere le agevolazioni per un nuovo acquisto di un appartamento da destinare a prima casa, la normativa in vigore - DRP 91/1986, Testo unico delle imposte di registro, Tariffa parte 1 Articolo 1 - stabilisce che le agevolazioni sono ammesse a condizione che l'acquirente possa dichiarare al rogito di "non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni". Quindi a prescindere dal fatto di non essere più in comunione legale con il coniuge se la quota di casa che comunque possiede è stata acquistata con le agevolazioni, non è nella condizione di effettuare un nuovo acquisto agevolato.