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Superbonus, possibile la detrazione a chi paga le spese a prescindere dai millesimi di proprietà?

Sperando che si siano terminati i numerosi cambiamenti relativi alle procedure che regolano il Superbonus, vorrei avere conferma che siano rimasti immutati i seguenti punti: possibilità di suddividere le spese condominiali non in base alla tabella millesimale ma in base al sostenimento delle spese  (risposta 10/11/2020) e possibilità di considerare interventi trainanti condominiali e trainati su tutti i singoli appartamenti che compongono il condominio come interventi che contribuiscono al calcolo per il salto di due classi. Grazie in anticipo per i suoi apprezzati chiarimenti
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Per quel che riguarda la suddivsione delle spese per il Superbonus per gli interventi condominiali, è confermata la possibilità di usufruire dell'intera agevolazione per i condomini che pagano le spese  a prescindere dai millesimi di proprietà, purché, ovviamente, l'assemblea abbia autorizzato solo gli interessati a farsi carico dei lavori. Occorre infatti sempre una delibera dell'assemblea che dia il via libera a questa possibilità dato che l'intervento dovrà essere effettuato sulle parti comuni e il salto di classe ottenuto per l'intero edificio. Chiaramente i condomini che non dovessero partecipare alle spese per i lavori trainanti sulle parti comuni non potrebbero poi ottenere alcuna agevolazione per eventuali lavori trainanti sulle proprietà private non avendo usufruito del Superbonus. Quanto al secondo quesito le norme non consensono di sommare interventi sulle parti comuni e sulle parti private ai fi…

Per quel che riguarda la suddivsione delle spese per il Superbonus per gli interventi condominiali, è confermata la possibilità di usufruire dell'intera agevolazione per i condomini che pagano le spese  a prescindere dai millesimi di proprietà, purché, ovviamente, l'assemblea abbia autorizzato solo gli interessati a farsi carico dei lavori. Occorre infatti sempre una delibera dell'assemblea che dia il via libera a questa possibilità dato che l'intervento dovrà essere effettuato sulle parti comuni e il salto di classe ottenuto per l'intero edificio. Chiaramente i condomini che non dovessero partecipare alle spese per i lavori trainanti sulle parti comuni non potrebbero poi ottenere alcuna agevolazione per eventuali lavori trainanti sulle proprietà private non avendo usufruito del Superbonus. Quanto al secondo quesito le norme non consensono di sommare interventi sulle parti comuni e sulle parti private ai fini del Superbonus dato che si tratta di due distinte agevolazioni. L'unico caso in cui è possibile considerare anche gli interventi sui singoli appartamenti ai fini del salto di classe è la sostituzione degli impianti di riscaldamento privato con un impianto di riscaldamento centralizzato.