Villetta nel cratere simismico, diritto al Superbonus in caso di ricostruzione in altra zona?
di Antonella DonatiLa demolizione e ricostruzione di un edificio, anche parzialmente crollato, si configura come ristrutturazione edilizia, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 4685/2023. L'art. 3 del Testo unico dell'edilizia (DpR 380/2001) ricomprende infatti tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [...] Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Lo stesso articolo fa rientrare nell'ambito della ristrutturazione la ricostruzione in altra zona e con planimolumentria diversa. La categoria F/…
La demolizione e ricostruzione di un edificio, anche parzialmente crollato, si configura come ristrutturazione edilizia, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 4685/2023. L'art. 3 del Testo unico dell'edilizia (DpR 380/2001) ricomprende infatti tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [...] Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Lo stesso articolo fa rientrare nell'ambito della ristrutturazione la ricostruzione in altra zona e con planimolumentria diversa. La categoria F/4 indica che l'immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia e il cambio di destinazione non è ancora intervenuto, per cui mantiene la natura che aveva prima della classificazione catastale provvisoria, nel suo caso quella abitativa. Quindi, a prescindere dalla denominazione del permesso comunale, l'intervento nel suo caso è un intervento di ristrutturazione e può accedere a tutte le agevolazioni previste per la ricostruzione nel cratere sismico compreso il Superbonus con aliquota al 110% riconosciuta fino al 2025 senza distinzione tra immobili unifamiliari e condomini, come stabilito dal comma 4-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio.