✕

Superbonus per la bifamiliare, diritto al 110% se uno dei due comproprietari diventa proprietario unico?

In materia di Superbonus 110% non trovo la necessaria chiarezza in alcuni passaggi dell'attuale quadro normativo. In particolare: unico edificio composto da due unità immobiliari residenziali. In data 25/11/2022 viene presentata Cilas a nome di uno dei due comproprietari. In data 10/12/2022 uno dei due acquisice l'intera proprietà dell'edificio. In che termini va interpretata la norma, che prevede la "delibera condominiale" utile a conservare (per le Cilas presentate fino al 25/11/2022) il diritto alla detrazione/cessione del 110% per l'anno 2023? Sarebbe possibile presentare una variante alla Cilas presentata per il solo ecobonus implementandola con un intervento di sismabonus al fine di fruire, anche per esso della possibile detrazione/cessione del 110%? Ringrazio per il prezioso servizio offerto
1 minuti di lettura

Il condominio si costituisce automaticamente nel momento in cui all'interno di uno stesso edificio nel quale sono presenti diverse unità immobiliari, queste vengono acquisite da proprietari diversi. Un immobile bifamiliare interamente posseduto da due comproprietari non rientra, quindi, nella definizione di condominio. Tuttavia per quel che riguarda il Superbonus anche gli immobili di questo tipo posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, hanno diritto a beneficiare delle scadenze previste per i condomini per quel che riguarda il riconoscimento dell'aliquota maggiorata al 110% e della possibilità di usufruire di sconto in fattura o detrazione per i lavori già avviati. Quindi nel caso specifico se la Cilas è stata presentata a nome dell'ex comproprietario diventato ora proprietario unico, resta l'aliquota al 110%, senza necessità di altra documentazione. Per quel che riguarda invece la possibilità di aggiungere lavorazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nella Cilas già…

Il condominio si costituisce automaticamente nel momento in cui all'interno di uno stesso edificio nel quale sono presenti diverse unità immobiliari, queste vengono acquisite da proprietari diversi. Un immobile bifamiliare interamente posseduto da due comproprietari non rientra, quindi, nella definizione di condominio. Tuttavia per quel che riguarda il Superbonus anche gli immobili di questo tipo posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, hanno diritto a beneficiare delle scadenze previste per i condomini per quel che riguarda il riconoscimento dell'aliquota maggiorata al 110% e della possibilità di usufruire di sconto in fattura o detrazione per i lavori già avviati. Quindi nel caso specifico se la Cilas è stata presentata a nome dell'ex comproprietario diventato ora proprietario unico, resta l'aliquota al 110%, senza necessità di altra documentazione. Per quel che riguarda invece la possibilità di aggiungere lavorazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nella Cilas già presentata, l?Agenzia delle entrate con la circolare 13/2023 ha confermato questa possibilità. tuttavia nel caso del sismabonus ai fini della validità dell'agevolazione è necessario presentare l'attestato di rischio prima dell'avvio dei lavori. Solo il tecnico incaricato della pratica, perciò, le potrà dire se questo è ancora possibile ai fini del Superbonus.

Leggi i commenti