Superbonus per la bifamiliare, diritto al 110% se uno dei due comproprietari diventa proprietario unico?
di Antonella DonatiIl condominio si costituisce automaticamente nel momento in cui all'interno di uno stesso edificio nel quale sono presenti diverse unità immobiliari, queste vengono acquisite da proprietari diversi. Un immobile bifamiliare interamente posseduto da due comproprietari non rientra, quindi, nella definizione di condominio. Tuttavia per quel che riguarda il Superbonus anche gli immobili di questo tipo posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, hanno diritto a beneficiare delle scadenze previste per i condomini per quel che riguarda il riconoscimento dell'aliquota maggiorata al 110% e della possibilità di usufruire di sconto in fattura o detrazione per i lavori già avviati. Quindi nel caso specifico se la Cilas è stata presentata a nome dell'ex comproprietario diventato ora proprietario unico, resta l'aliquota al 110%, senza necessità di altra documentazione. Per quel che riguarda invece la possibilità di aggiungere lavorazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nella Cilas già…
Il condominio si costituisce automaticamente nel momento in cui all'interno di uno stesso edificio nel quale sono presenti diverse unità immobiliari, queste vengono acquisite da proprietari diversi. Un immobile bifamiliare interamente posseduto da due comproprietari non rientra, quindi, nella definizione di condominio. Tuttavia per quel che riguarda il Superbonus anche gli immobili di questo tipo posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, hanno diritto a beneficiare delle scadenze previste per i condomini per quel che riguarda il riconoscimento dell'aliquota maggiorata al 110% e della possibilità di usufruire di sconto in fattura o detrazione per i lavori già avviati. Quindi nel caso specifico se la Cilas è stata presentata a nome dell'ex comproprietario diventato ora proprietario unico, resta l'aliquota al 110%, senza necessità di altra documentazione. Per quel che riguarda invece la possibilità di aggiungere lavorazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nella Cilas già presentata, l?Agenzia delle entrate con la circolare 13/2023 ha confermato questa possibilità. tuttavia nel caso del sismabonus ai fini della validità dell'agevolazione è necessario presentare l'attestato di rischio prima dell'avvio dei lavori. Solo il tecnico incaricato della pratica, perciò, le potrà dire se questo è ancora possibile ai fini del Superbonus.