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Bollette luce e gas, aumenti congelati ma non per tutti: quando gli operatori possono fare salire il prezzo

Il decreto Aiuti bis proibisce ai gestori di energia di modificare i contratti in modo unilaterale, ma non si applica a tutte le offerte a prezzo variabile. Ecco il quadro, caso per caso
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Per i consumatori è una delle situazioni più irritanti: quando il fornitore cambia le carte in tavola a contratto in corso. Si chiamano "modifiche unilaterali", sono sempre peggiorative e al cliente che riceve questa "proposta" rimane poco spazio di manovra: o accetta o deve trovarsi un altro fornitore, senza pagare costi di uscita.

Esperto Energia: fai le tue domande

Nell'ultimo dl Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta il 10 agosto, è intervenuto proprio su questo aspetto. All'articolo 3 infatti, il testo "sospende l'efficacia" di queste clausole fino al 30 aprile 2023 anche con effetto retroattivo se sono state solo comunicate: se invece sono già operative non si può fare nulla. 

Una buona notizia per i consumatori. Negli scorsi mesi infatti alla nostra casella mail dell'esperto energia sono arrivate molte segnalazioni di lettori che, nonostante avessero sottoscritto un'offerta a prezzo bloccato…

Per i consumatori è una delle situazioni più irritanti: quando il fornitore cambia le carte in tavola a contratto in corso. Si chiamano "modifiche unilaterali", sono sempre peggiorative e al cliente che riceve questa "proposta" rimane poco spazio di manovra: o accetta o deve trovarsi un altro fornitore, senza pagare costi di uscita.

Esperto Energia: fai le tue domande

Nell'ultimo dl Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta il 10 agosto, è intervenuto proprio su questo aspetto. All'articolo 3 infatti, il testo "sospende l'efficacia" di queste clausole fino al 30 aprile 2023 anche con effetto retroattivo se sono state solo comunicate: se invece sono già operative non si può fare nulla. 

Una buona notizia per i consumatori. Negli scorsi mesi infatti alla nostra casella mail dell'esperto energia sono arrivate molte segnalazioni di lettori che, nonostante avessero sottoscritto un'offerta a prezzo bloccato, hanno ricevuto comunicazioni di questo tipo dal proprio fornitore. Prima di questa legge, come avevamo spiegato, bisognava rassegnarsi: se il gestore rispettava il preavviso obbligatorio di tre mesi, l'unica alternativa era cercarsi un'altra offerta. 

Attenzione, però, perché il decreto (non ancora convertito in legge ma già applicabile) in realtà non è una tagliola per tutti gli aumenti contrattuali. L'articolo 3 è molto sintetico e sbrigativo: dice che non possono cambiare "le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo". Ma chi conosce la struttura dei contratti sa che, in alcuni casi, il gestore ha pieno diritto ad applicare gli aumenti. Tutto dipende dal tipo di contratto e dalla proposta del gestore.

Cerchiamo di capire meglio la situazione, di caso in caso.

Contratti a prezzo bloccato

È raro trovare operatori che offrono questo tipo di contratto in questa fase, ma sono molti i clienti che li hanno stipulati nel corso degli ultimi anni. In questo regime le proposte di modifica unilaterale sono illegittime. Si tratta infatti di un prezzo definito tra le parti, non ancorato alle variazioni del mercato e quindi non modificabile fino alla prossima primavera.

Contratti a prezzo variabile

Qui la situazione si fa più complessa perché il prezzo è determinato da diversi fattori. Il più importante è il prezzo dell'energia all'ingrosso: spesso i gestori modificano le offerte in base a come si muove l'indice di riferimento, che per l'elettricità è il Pun e per il gas è il Psv. Se il gestore spende di più per comprare l'energia, è ovvio che applicherà prezzi più alti al cliente finale al quale la rivende. Tecnicamente queste non sono modifiche unilaterali ma è il normale andamento di un'offerta variabile. Il cliente sa fin dall'inizio quali sono rischi e opportunità e il Dl Aiuti non riguarda questo tipo di offerte.

L'eccezione

Questo non significa che tutti i contratti a prezzo variabile possano essere modificati a piacimento. A volte i gestori propongono modifiche non solo al prezzo della componente energia, ma anche ad altre voci, sempre a quota fissa, e sempre a consumo. Un esempio su tutti è il cosiddetto "spread", un sovrapprezzo espresso in euro/kilowattora. Per i gestori è un modo per coprirsi da eventuali aumenti del prezzo della materia prima (in questi mesi è la normalità). Tuttavia, per come è scritto l'articolo 3 del Dl Aiuti, l'aumento dello spread non può essere applicato. Fa parte, quindi, delle modifiche congelate fino alla prossima primavera.

Mercato tutelato

Non cambia nulla: il dl Aiuti non si applica a questo regime. Del resto non avrebbe senso: le bollette dei clienti in tutela vengono definite ogni tre mesi (nel caso dell'elettricità) e ogni mese (per il gas) in base a quanto stabilito da Arera. Da ricordare che il mercato tutelato dell'energia elettrica terminerà nel gennaio 2024 e quello del gas il primo gennaio 2023. 

Che fare se l'aumento è illegittimo

Anzitutto bisogna verificare la data in cui entra (o entrerebbe) in vigore la modifica contrattuale. Se è anteriore al 10 agosto non c'è nulla da fare, ha ragione il gestore. Se è successiva bisogna inviare un reclamo al proprio gestore contestando l'aumento e spiegando che, ai sensi del 115 del 9 agosto 2022, non può essere applicato. In caso di risposta negativa o se il gestore non ha proprio risposto è possibile avviare una procedura di conciliazione attraverso Arera, l'autorità del settore energetico.