Nell’immaginario comune, tipico della nostra società e della cultura monogama che la contraddistingue, l’equilibrio di coppia può dirsi perfetto se basato sull’unicità, e preservato da qualsivoglia distrazione adultera. La cartina tornasole di questa concezione, nel nostro sistema giuridico, è l’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 143 c.c. e inserito tra i doveri coniugali, insieme a quello di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione. Le aule dei tribunali sono invece stracolme di coppie che scoppiano a causa dell’infedeltà. Perché viviamo in un momento di stimoli e tentazioni, nel quale riuscire a mantenere fede al fatidico “sì” diventa sempre più difficile.
Ora, siamo tutti (giudici e persone comuni) d’accordo nel ritenere che l’intrattenere relazioni sessuali extraconiugali è una palese e indiscutibile violazione dell’obbligo di fedeltà. E, se viene provato che quel tradimento è la causa della rottura coniugale, si può arrivare alla pronuncia della sentenza di separazione con addebito della responsabilità al coniuge fedifrago. Ma fino a che punto può essere esteso il concetto di “tradimento”? È necessario che ci sia la sua concretizzazione in un rapporto fisico o, per essere causa di separazione e di addebito, può realizzarsi in altre forme?
Una risposta curiosa e – soprattutto – una decisione che deve mettere in allerta chiunque sia ingenuamente portato a perdersi nei meandri dei siti internet di incontri (pensando di non fare – in fin dei conti – niente di male!) è stata data dalla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità infatti, hanno confermato la sentenza di secondo grado e ritenuto che la frequentazione di siti di incontri online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute, in una chiave erotico-relazionale, devono essere considerate quale manifesta violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143, secondo comma, del codice civile. Perché fedeltà non significa solo esclusiva sessuale, ma anche lealtà, solidarietà e condivisione.
La Suprema Corte quindi ha condiviso l’interpretazione estensiva del concetto di tradimento, offerta dai giudici di merito, e ha equiparato il “tradimento fisico” a quello “virtuale/mentale” o anche “solo intenzionale”, realizzatosi attraverso il semplice scambio di messaggi virtuali, perché appare, comunque sia, sleale verso l’altro coniuge. Con l’ordinanza del 16 aprile 2018, in altre parole, è stato censurato il marito – seppur non colto nel fatto di rapporti sessuali con altre donne - iscritto a siti di incontri on line, che intratteneva e coltivava rapporti virtuali con persone estranee, riconoscendo in queste condotte “una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
*Avv. Studio Legale Bernardini de Pace
Ora, siamo tutti (giudici e persone comuni) d’accordo nel ritenere che l’intrattenere relazioni sessuali extraconiugali è una palese e indiscutibile violazione dell’obbligo di fedeltà. E, se viene provato che quel tradimento è la causa della rottura coniugale, si può arrivare alla pronuncia della sentenza di separazione con addebito della responsabilità al coniuge fedifrago. Ma fino a che punto può essere esteso il concetto di “tradimento”? È necessario che ci sia la sua concretizzazione in un rapporto fisico o, per essere causa di separazione e di addebito, può realizzarsi in altre forme?
Una risposta curiosa e – soprattutto – una decisione che deve mettere in allerta chiunque sia ingenuamente portato a perdersi nei meandri dei siti internet di incontri (pensando di non fare – in fin dei conti – niente di male!) è stata data dalla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità infatti, hanno confermato la sentenza di secondo grado e ritenuto che la frequentazione di siti di incontri online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute, in una chiave erotico-relazionale, devono essere considerate quale manifesta violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143, secondo comma, del codice civile. Perché fedeltà non significa solo esclusiva sessuale, ma anche lealtà, solidarietà e condivisione.
La Suprema Corte quindi ha condiviso l’interpretazione estensiva del concetto di tradimento, offerta dai giudici di merito, e ha equiparato il “tradimento fisico” a quello “virtuale/mentale” o anche “solo intenzionale”, realizzatosi attraverso il semplice scambio di messaggi virtuali, perché appare, comunque sia, sleale verso l’altro coniuge. Con l’ordinanza del 16 aprile 2018, in altre parole, è stato censurato il marito – seppur non colto nel fatto di rapporti sessuali con altre donne - iscritto a siti di incontri on line, che intratteneva e coltivava rapporti virtuali con persone estranee, riconoscendo in queste condotte “una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
*Avv. Studio Legale Bernardini de Pace