Risponde l'avvocato Alessandro Simeone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Editore
La legge sul divorzio prevede che all’ex coniuge titolare di un assegno divorzio spetti la quota del 40% del TFR maturato negli anni di coincidenza tra il rapporto matrimoniale e il rapporto di lavoro. Nel Suo caso, Voi siete divorziati, Sua moglie percepisce un assegno mensile e Lei sta per percepire il TFR, dunque la richiesta è fondata.
Per calcolare quanto Lei dovrà effettivamente versare dovrà dividere il Tfr percepito — al netto delle imposte — per gli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il quoziente ottenuto per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio sino all’anno del divorzio (2014) e dunque considerando anche gli anni della separazione (2002-2014). Il 40% di questo importo dovrà essere corrisposto a Sua moglie.
Dalla base di calcolo però devono essere escluse le eventuali anticipazioni percepite prima del divorzio e le somme trasferite in Fondi pensionistici complementari.
La legge sul divorzio prevede che all’ex coniuge titolare di un assegno divorzio spetti la quota del 40% del TFR maturato negli anni di coincidenza tra il rapporto matrimoniale e il rapporto di lavoro. Nel Suo caso, Voi siete divorziati, Sua moglie percepisce un assegno mensile e Lei sta per percepire il TFR, dunque la richiesta è fondata.
Per calcolare quanto Lei dovrà effettivamente versare dovrà dividere il Tfr percepito — al netto delle imposte — per gli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il quoziente ottenuto per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio sino all’anno del divorzio (2014) e dunque considerando anche gli anni della separazione (2002-2014). Il 40% di questo importo dovrà essere corrisposto a Sua moglie.
Dalla base di calcolo però devono essere escluse le eventuali anticipazioni percepite prima del divorzio e le somme trasferite in Fondi pensionistici complementari.