Risponde l'avvocato Alessandro Simeone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Editore
Chiunque, mentre è in vita, può decidere liberamente come utilizzare i beni di cui è proprietario, ovverosia può stabilire se metterli a frutto oppure no. Il figlio che non ha goduto del “comodato” non potrà dunque vantare una quota maggiore dell’eredità né pretendere che il comodato venga monetizzato e che il valore sia calcolato nell’asse ereditario.
Diverso sarebbe se Lei decidesse di concedere a uno dei figli il diritto di abitazione o l’usufrutto; in quel caso, trattandosi di una disposizione patrimoniale con un carattere pressoché definitivo, il valore del diritto ceduto dovrebbe essere computato nell’asse ereditario. Preferibile comunque adottare un’accortezza nella redazione del comodato: stabilire una durata prestabilita, per evitare che possa “mascherare” la costituzione di un diritto di abitazione.
Chiunque, mentre è in vita, può decidere liberamente come utilizzare i beni di cui è proprietario, ovverosia può stabilire se metterli a frutto oppure no. Il figlio che non ha goduto del “comodato” non potrà dunque vantare una quota maggiore dell’eredità né pretendere che il comodato venga monetizzato e che il valore sia calcolato nell’asse ereditario.
Diverso sarebbe se Lei decidesse di concedere a uno dei figli il diritto di abitazione o l’usufrutto; in quel caso, trattandosi di una disposizione patrimoniale con un carattere pressoché definitivo, il valore del diritto ceduto dovrebbe essere computato nell’asse ereditario. Preferibile comunque adottare un’accortezza nella redazione del comodato: stabilire una durata prestabilita, per evitare che possa “mascherare” la costituzione di un diritto di abitazione.