Risponde l'avvocato Alessandro Simeone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Editore
Ogni anno, tra giugno e luglio, gli avvocati sono subissati di richieste di questo tipo che hanno il loro fondamento, molto spesso, in accordi non precisi oppure in provvedimenti dei Tribunali presi nella speranza che tutti i genitori, anche quelli più litigiosi, possano accordarsi proprio sulle vacanze, che gli italiani considerano sacre. Proprio per evitare di trovarsi nella situazione del lettore, sarebbe sempre preferibile inserire negli accordi (o chiedere al giudice di inserire nei suoi provvedimenti) una sorta di clausola di salvaguardia, come ad esempio quella che prevede che i figli, se i genitori sono in contrasto, stanno con un genitore dall’1° al 15 agosto e con l’altro dal 15 al 30 agosto (salvo invertire i periodi per l’anno successivo).
Ma quando questo non accade cosa si può fare? Se la causa è ancora in corso ci si può rivolgere al Giudice che la sta trattando. Se la causa è chiusa (come nel caso in esame) invece si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare, che ha la funzione di “vigilare” sull’attuazione delle condizioni di affidamento dfel figlio minore; l’intervento del Giudice Tutelare ha un ambito molto limitato (non può ad esempio cambiare i provvedimenti ma solo attuarli) e non sempre è detto che possa intervenire tempestivamente. Anche in questo caso, dunque, il compito degli avvocati dovrebbe essere quello di far abbandonare ai rispettivi assistiti sterili posizioni di principio che rischiano solo di incattivire i rapporti tra genitori oppure, nelle peggiori delle ipotesi, di impedire ai figli di andare in vacanza
Ogni anno, tra giugno e luglio, gli avvocati sono subissati di richieste di questo tipo che hanno il loro fondamento, molto spesso, in accordi non precisi oppure in provvedimenti dei Tribunali presi nella speranza che tutti i genitori, anche quelli più litigiosi, possano accordarsi proprio sulle vacanze, che gli italiani considerano sacre. Proprio per evitare di trovarsi nella situazione del lettore, sarebbe sempre preferibile inserire negli accordi (o chiedere al giudice di inserire nei suoi provvedimenti) una sorta di clausola di salvaguardia, come ad esempio quella che prevede che i figli, se i genitori sono in contrasto, stanno con un genitore dall’1° al 15 agosto e con l’altro dal 15 al 30 agosto (salvo invertire i periodi per l’anno successivo).
Ma quando questo non accade cosa si può fare? Se la causa è ancora in corso ci si può rivolgere al Giudice che la sta trattando. Se la causa è chiusa (come nel caso in esame) invece si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare, che ha la funzione di “vigilare” sull’attuazione delle condizioni di affidamento dfel figlio minore; l’intervento del Giudice Tutelare ha un ambito molto limitato (non può ad esempio cambiare i provvedimenti ma solo attuarli) e non sempre è detto che possa intervenire tempestivamente. Anche in questo caso, dunque, il compito degli avvocati dovrebbe essere quello di far abbandonare ai rispettivi assistiti sterili posizioni di principio che rischiano solo di incattivire i rapporti tra genitori oppure, nelle peggiori delle ipotesi, di impedire ai figli di andare in vacanza