Risponde l'avvocato Alessandro Simeone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Francis Lefebvre
L’art. 2122 del codice civile prevede che, in caso di morte, il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio spetti obbligatoriamente (e indipendentemente dalla diversa volontà del lavoratore) al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Se, invece, chi muore non ha figli, coniuge, parenti o affini a carico, l’indennità di fine servizio può essere riscossa dalle persone che il lavoratore indicherà nel suo testamento.
Nel suo caso, dunque, lei potrà disporre liberamente del trattamento di fine servizio, destinandolo a chi riterrà opportuno. Tanto più che né sua sorella né i suoi cugini hanno diritto alla legittima.
L’art. 2122 del codice civile prevede che, in caso di morte, il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio spetti obbligatoriamente (e indipendentemente dalla diversa volontà del lavoratore) al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Se, invece, chi muore non ha figli, coniuge, parenti o affini a carico, l’indennità di fine servizio può essere riscossa dalle persone che il lavoratore indicherà nel suo testamento.
Nel suo caso, dunque, lei potrà disporre liberamente del trattamento di fine servizio, destinandolo a chi riterrà opportuno. Tanto più che né sua sorella né i suoi cugini hanno diritto alla legittima.