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Rimane vedovo: può sposarsi con la cognata?

Un mio parente è rimasto vedovo 2 anni fa. Con grande sorpresa siamo venuti a sapere che si è risposato con la cognata, ovvero la sorella della defunta moglie.
Ci hanno informato che, per legge, il matrimonio tra cognati può avvenire solo ricorrendo al Tribunale per chiederne l’autorizzazione. Visionando l’estratto di matrimonio, nella sezione “Annotazioni” non vi è alcuna menzione del suddetto ricorso al Tribunale.
Pertanto gentilmente le chiedo com’è la situazione: tale matrimonio è da ritenersi nullo? Oppure si devono fare delle azioni tardive per rientrare nella regolarità?
Ringrazio anticipatamente per quanto potrà fare.
Distinti saluti

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Risponde l'avvocato Alberto Figone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Francis Lefebvre

Occorre premettere che, per l'art. 78 c.c., l'affinità, ossia il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro, non cessa a seguito della morte di uno dei due.
L'art. 87 c.c., a sua volta, prevede che non possano contrarre matrimonio, tra gli altri, gli affini in linea collaterale in secondo grado, ossia i cognati.
Si tratta tuttavia di un impedimento dispensabile, previa autorizzazione del tribunale, che deve accettare se la celebrazione del matrimonio non venga a ledere ragioni di ordine familiare e sociale.

Se il matrimonio viene celebrato senza la preventiva autorizzazione, esso deve ritenersi annullabile. L'invalidità va però fatta valere entro un anno dalla celebrazione, altrimenti si verifica la sanatoria del vizio per effetto del decorso del tempo (art. 117, c. 4 c.c.). Legittimati all'azione sono gli stessi coniugi, i loro ascendenti prossimi (genitori), il pubblico ministero, ma anche tutti coloro che siano portatori di un interesse legittimo e attuale; può trattarsi di un interesse di natura economica (perdita di aspettative successorie), ma anche morale.