Risponde l'avvocato Alberto Figone, comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffrè Francis Lefebvre
Occorre premettere che, per l'art. 78 c.c., l'affinità, ossia il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro, non cessa a seguito della morte di uno dei due.
L'art. 87 c.c., a sua volta, prevede che non possano contrarre matrimonio, tra gli altri, gli affini in linea collaterale in secondo grado, ossia i cognati.
Si tratta tuttavia di un impedimento dispensabile, previa autorizzazione del tribunale, che deve accettare se la celebrazione del matrimonio non venga a ledere ragioni di ordine familiare e sociale.
Se il matrimonio viene celebrato senza la preventiva autorizzazione, esso deve ritenersi annullabile. L'invalidità va però fatta valere entro un anno dalla celebrazione, altrimenti si verifica la sanatoria del vizio per effetto del decorso del tempo (art. 117, c. 4 c.c.). Legittimati all'azione sono gli stessi coniugi, i loro ascendenti prossimi (genitori), il pubblico ministero, ma anche tutti coloro che siano portatori di un interesse legittimo e attuale; può trattarsi di un interesse di natura economica (perdita di aspettative successorie), ma anche morale.
Occorre premettere che, per l'art. 78 c.c., l'affinità, ossia il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro, non cessa a seguito della morte di uno dei due.
L'art. 87 c.c., a sua volta, prevede che non possano contrarre matrimonio, tra gli altri, gli affini in linea collaterale in secondo grado, ossia i cognati.
Si tratta tuttavia di un impedimento dispensabile, previa autorizzazione del tribunale, che deve accettare se la celebrazione del matrimonio non venga a ledere ragioni di ordine familiare e sociale.
Se il matrimonio viene celebrato senza la preventiva autorizzazione, esso deve ritenersi annullabile. L'invalidità va però fatta valere entro un anno dalla celebrazione, altrimenti si verifica la sanatoria del vizio per effetto del decorso del tempo (art. 117, c. 4 c.c.). Legittimati all'azione sono gli stessi coniugi, i loro ascendenti prossimi (genitori), il pubblico ministero, ma anche tutti coloro che siano portatori di un interesse legittimo e attuale; può trattarsi di un interesse di natura economica (perdita di aspettative successorie), ma anche morale.