Via alla presentazione delle domande per l'ecobonus maggiorato per i condomini che hanno effettuato lavori per abbattere il consumo energetico dell'intero edificio. L'Enea ha infatti attivato il sito per l'invio della documentazione che consentirà ai singoli proprietari di avere una detrazione del 70% o del 75% a seconda del risparmio ottenuto. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare massimo delle spese pari a 40.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
I lavori agevolati. Per ottenere il bonus di importo più elevato occorre che venga ridotto il consumo energetico dell'edifico nel suo complesso. In particolare nel caso di lavori che interessino oltre il 25% delle superfici condominiali è prevista un'aliquota di detrazione pari al 70%. Nel caso in cui, invece, i lavori effettuati comportino il miglioramento della classe energetica dell'edificio, quindi un Attestato di prestazione energetica (Ape) con una classe più elevata rispetto a quella di partenza, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 75%. Detrazione ammessa, come chiarito dall'Enea, anche un caso di sostituzione degli infissi e installazione delle schermature solari sui singoli appartamenti, a patto che i lavori siano eseguiti contestualmente a quelli sulle parti comuni. Rientrano nell'agevolazione anche le opere accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi quali ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci.
Attestati e controlli. La presenza delle condizioni richieste per usufruire delle maggiori detrazioni deve essere certificata da professionisti abilitati attraverso l’Ape, che fa parte dei documenti da inviare all'Enea. La stessa Enea effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. In caso di false dichiarazioni ne risponde il tecnico in prima persona, e i condomini perdono le detrazioni. La documentazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per questi interventi è prevista la possibilità di cessione del bonus. I soggetti incapienti, ossia coloro che ricadono nella no tax area (lavoratori dipendenti con redditi fino a 8.000 euro lordi l'anno, pensionati con redditi fino a 7.500, autonomi con redditi fini a 4.800 euro) possono cedere il credito anche alle banche. Chi non rientra nella no tax area, invece, può cedere il bonus solo ad altri soggetti o all'impresa che ha realizzato i lavori.
I lavori agevolati. Per ottenere il bonus di importo più elevato occorre che venga ridotto il consumo energetico dell'edifico nel suo complesso. In particolare nel caso di lavori che interessino oltre il 25% delle superfici condominiali è prevista un'aliquota di detrazione pari al 70%. Nel caso in cui, invece, i lavori effettuati comportino il miglioramento della classe energetica dell'edificio, quindi un Attestato di prestazione energetica (Ape) con una classe più elevata rispetto a quella di partenza, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 75%. Detrazione ammessa, come chiarito dall'Enea, anche un caso di sostituzione degli infissi e installazione delle schermature solari sui singoli appartamenti, a patto che i lavori siano eseguiti contestualmente a quelli sulle parti comuni. Rientrano nell'agevolazione anche le opere accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi quali ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci.
Attestati e controlli. La presenza delle condizioni richieste per usufruire delle maggiori detrazioni deve essere certificata da professionisti abilitati attraverso l’Ape, che fa parte dei documenti da inviare all'Enea. La stessa Enea effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. In caso di false dichiarazioni ne risponde il tecnico in prima persona, e i condomini perdono le detrazioni. La documentazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per questi interventi è prevista la possibilità di cessione del bonus. I soggetti incapienti, ossia coloro che ricadono nella no tax area (lavoratori dipendenti con redditi fino a 8.000 euro lordi l'anno, pensionati con redditi fino a 7.500, autonomi con redditi fini a 4.800 euro) possono cedere il credito anche alle banche. Chi non rientra nella no tax area, invece, può cedere il bonus solo ad altri soggetti o all'impresa che ha realizzato i lavori.