Scadenza in vista per chi ha aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio delle cartelle. Il termine è fissato al 2 dicembre, ma si può pagare fino al 7. Chi avesse ancora dubbi sulla rata da versare potrà infatti richiedere, direttamente on line, una copia della comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione con gli importi dovuti. Possibile anche decidere di rottamare solo una parte delle cartelle per le quali era stata presentata la domanda, ottenendo un nuovo conteggio.
I numeri
Sono oltre 1,8 milioni i contribuenti chiamati a versare la rata prevista dal piano dei pagamenti. In particolare, la scadenza riguarda il pagamento della prima rata di circa 385.000 contribuenti (con un Isee entro i 20.000 euro) che hanno aderito al saldo e stralcio e di circa 267.000 ritardatari della rottamazione-ter, cioè chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda (la scadenza iniziale era fissata al 30 apr…
Scadenza in vista per chi ha aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio delle cartelle. Il termine è fissato al 2 dicembre, ma si può pagare fino al 7. Chi avesse ancora dubbi sulla rata da versare potrà infatti richiedere, direttamente on line, una copia della comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione con gli importi dovuti. Possibile anche decidere di rottamare solo una parte delle cartelle per le quali era stata presentata la domanda, ottenendo un nuovo conteggio.
I numeri
Sono oltre 1,8 milioni i contribuenti chiamati a versare la rata prevista dal piano dei pagamenti. In particolare, la scadenza riguarda il pagamento della prima rata di circa 385.000 contribuenti (con un Isee entro i 20.000 euro) che hanno aderito al saldo e stralcio e di circa 267.000 ritardatari della rottamazione-ter, cioè chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda (la scadenza iniziale era fissata al 30 aprile 2019). A questa platea si aggiungono circa 1 milione 170 mila contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile, compresi coloro che hanno mancato l’appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio. Sempre il 2 dicembre è fissato il termine per il pagamento della seconda rata della rottamazione-ter per i contribuenti che hanno versato la prima entro lo scorso 31 luglio. Poichè per legge è prevista una tolleranza di cinque giorni di fatto si può spostare il versamento fino al 7 dicembre.
La copia dei bollettini
Chi non ritrova più la lista dei bollettini o la comunicazione delle somme dovute può richiedere la copia direttamente sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione. È possibile ottenere la copia della lettera sia nell’area riservata del portale, accendendo con le credenziali personali e scaricandola direttamente, sia nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “Richiesta comunicazione” presente nelle sezioni del sito dedicate ai due provvedimenti, alla voce “Comunicazione delle somme dovute”, allegando un documento di riconoscimento. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta l’inefficacia della definizione agevolata: il debito non potrà essere più rateizzato e l'Agenzia dovrà riprendere le azioni di recupero.
Possibile pagare solo in parte
Sul portale dell’Agenzia è disponibile anche “ContiTu”, il servizio che consente di scegliere di pagare solo in parte le somme ammesse alla rottamazione. Ad esempio, chi ha chiesto la “rottamazione” per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende definire e “ContiTu” fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati.