✕

Rientro dei cervelli, le regole per prolungare lo sconto fiscale per chi è in Italia già da cinque anni

Entro il 30 agosto il pagamento per estendere il regime speciale: altri cinque anni di imposte scontate. Tassato solo il 10% del reddito a chi ha tre figli e compra casa
2 minuti di lettura

Ancora pochi giorni a disposizione per prolungare il regime agevolato per lavoratori rimpatriati per chi ha concluso nel 2020 i primi cinque anni. A partire da quest'anno c'è infatti la possibilità di ottenere lo sconto di imposte per altri cinque  pagando una sorta di "tassa di ingresso". Interessati tutti coloro che hanno messo su famiglia e hanno comprato o compreranno casa e godono delle agevolazioni per essere rientrati in Italia prima del 1° aprile 2019. A regime il pagamento deve essere fatto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dei scadenza ordinaria dell'agevolazione. Le disposizioni sono entrate in vigore a gennaio e solo per questo primo anno il termine è stato prolungato di due mesi, al 30 agosto, per chi ha concluso il primo periodo agevolato a dicembre 2020.

Lo sconto garantito

La nuova norma prevede due aliquote per lo sconto d'imposte, a seconda dei casi. Pagherà le tasse sul 50%…

Ancora pochi giorni a disposizione per prolungare il regime agevolato per lavoratori rimpatriati per chi ha concluso nel 2020 i primi cinque anni. A partire da quest'anno c'è infatti la possibilità di ottenere lo sconto di imposte per altri cinque  pagando una sorta di "tassa di ingresso". Interessati tutti coloro che hanno messo su famiglia e hanno comprato o compreranno casa e godono delle agevolazioni per essere rientrati in Italia prima del 1° aprile 2019. A regime il pagamento deve essere fatto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dei scadenza ordinaria dell'agevolazione. Le disposizioni sono entrate in vigore a gennaio e solo per questo primo anno il termine è stato prolungato di due mesi, al 30 agosto, per chi ha concluso il primo periodo agevolato a dicembre 2020.

Lo sconto garantito

La nuova norma prevede due aliquote per lo sconto d'imposte, a seconda dei casi. Pagherà le tasse sul 50% del reddito da lavoro dipendente o autonomo chi al momento dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, oppure ha comprato o intende comprare casa entro 18 mesi dall'opzione, a prescindere dal fatto di avere o meno dei figli. Sarà tassato solo il 10% del reddito, invece, per chi ha almeno tre figli minori ma solo se ha comprato o comprerà casa. 

L'importo da versare

Per poter usufruire delle agevolazioni va pagata, in un'unica soluzione, una sorta di tassa d'ingresso. Questa è pari al 10% del reddito da lavoro del  periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, per chi ha un figlio o una casa. E' dovuto solo il 5%, invece, per chi ha almeno tre figli e la casa. La somma va calcolata sul reddito lordo, ossia prima dell'applicazione dell'imposta agevolata. Quindi chi ha un reddito lordo di 45.000 euro pagherà nel primo caso 4.500 euro, 2.250 euro per la tassazione al 10%. Il pagamento della somma  l'opzione deve essere effettuato tramite F24, senza la possibilità di compensazione.

Richiesta e comunicazione dell'opzione

Per beneficiare della proroga occorre fare richiesta scritta al datore di lavoro entro il termine di pagamento. 
La richiesta sottoscritta dal dipendente deve contenere: nome, cognome e data di nascita; il codice fiscale; l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta; l'impegno a comunicare  ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio; i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l'impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione; il numero e la data di nascita dei figli; l'ammontare dei redditi di lavoro  oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione; gli estremi del versamento.

Quando scatta il nuovo sconto

Il datore di lavoro sulla base della comunicazione applicherà l'agevolazione  dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, e poi a fine anno effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

I lavoratori autonomi, invece, comunicano l'opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento, e quindi potranno applicare l'imposta ridotta nella prossima denuncia dei redditi.