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Fisco e disabilità: agevolazioni ad ampio raggio, anche per i familiari

Dalle spese mediche a quelle di assistenza specifica, dalle barriere architettoniche agli ausili informatici: le regole per sfruttare gli sconti di imposta
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Agevolazioni fiscali ad ampio raggio per i soggetti disabili e per i familiari che li assistono. Dalle deduzioni per le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, alle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche per per gli ausili, anche informatici. Previsto anche il diritto all'acquisto di un'auto con Iva ridotta e niente bollo. Ecco tutte le regole per usufruire degli sconti d'mposta.

Le spese di assistenza deducibili

Sono considerate "disabili" tutte le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai sensi della legge 104/1992 o per il riconoscimento dell'invalidità civile. In questi casi spetta la deduzione dal reddito delle persona con disabilità per alcune spese di tipo medico generico e di assistenza specifica.

Le spese di assistenza specifica deducibili

Rientrano tra queste i medicinali, l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazi…

Agevolazioni fiscali ad ampio raggio per i soggetti disabili e per i familiari che li assistono. Dalle deduzioni per le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, alle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche per per gli ausili, anche informatici. Previsto anche il diritto all'acquisto di un'auto con Iva ridotta e niente bollo. Ecco tutte le regole per usufruire degli sconti d'mposta.

Le spese di assistenza deducibili

Sono considerate "disabili" tutte le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai sensi della legge 104/1992 o per il riconoscimento dell'invalidità civile. In questi casi spetta la deduzione dal reddito delle persona con disabilità per alcune spese di tipo medico generico e di assistenza specifica.

Le spese di assistenza specifica deducibili

Rientrano tra queste i medicinali, l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite da addetti all'assistenza di base, operatori tecnico assistenziali, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, educatori professionale, personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale. Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che vengano prescritte dal medico e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato, o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Per avere diritto alla deduzione occorre che dalla fattura risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione. In caso di ricovero è possibile portare in deduzione la parte della retta che riguarda le spese mediche generiche e le spese paramediche di assistenza specifica, che nella documentazione rilasciata dall'istituto debbono essere indicate separatamente.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare non a carico fiscalmente, purché si tratti di uno dei soggetti  indicati nell'articolo 433 del codice civile, ossia: coniuge, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi e nuore. Per avere il diritto alla deduzione della spesa è necessario che chi ha pagato integri la fattura annotando l'importo pagato.

La detrazione per le altre spese sanitarie e gli ausili

Sono invece detraibili al 19% le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) quelle per l'acquisto dei dispositivi medici e sussidi tecnici e informatici, e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compre l'adattamento dei servizi.

Agevolazione anche le spese sostenute per il trasporto, in ambulanza o a carico di Onlus che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità. Per dispositivi medici e le protesi in alternativa alla prescrizione medica è sufficiente un'autocertificazione. Invece per la detrazione per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici occorre la certificazione del medico che attesti la funzionalità del sussidio rispetto alla disabilità. La detrazione del 19% può essere usufruita anche dal familiare che ha il disabile a carico. Obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili. Per le protesi e i sussidi è anche prevista l'Iva ridotta al 4%. 

Interpretariato e cani guida

Detraibili anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Per i non vedenti è prevista poi la detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. Se ne può usufruire in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. In aggiunta è prevista una detrazione di 1.000 euro per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, che però spetta solo alla persona non vedente e non anche al familiare del quale egli risulta fiscalmente a carico.

La detrazione per lo stipendio di badanti

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, qualunque sia il numero dei soggetti che prestano l'assistenza e degli assistiti. La detrazione, inoltre, spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Diritto alla detrazione anche quando le spese sono sostenute nell'interesse di un familiare non fiscalmente a carico. Il pagamento dello stipendio deve avvenire con strumenti tracciabili ed è necessaria la ricevuta. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche i suoi dati anagrafici e il codice fiscale. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese in una casa di cura, da una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale.

Sono infine deducibili dal reddito del datore di lavoro i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro l'anno.

L'eliminazione delle barriere architettoniche

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche tramite installazione di ascensori, pedane e montascale, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% a patto che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". 

La detrazione per le polizze assicurative

In generale spetta la detrazione del 19% per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, o di non autosufficienza, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto. L'importo ammesso alla detrazione è pari a:

  • 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
  • 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza;
  • 750 euro per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave.

L'acquisto delle auto

Per l'acquisto delle auto, nuove o usate, escluse le minicar, si ha diritto alla detrazione del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro. Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

  • non vedenti
  • sorde
  • con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
  • con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  • con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di "invalidità" risulti l'espresso riferimento alle norme.

Un solo veicolo nell'arco di quattro anni

L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, a meno che il veicolo acquistato non venga destinato alla demolizione. In caso di furto e mancato ritrovamento, invece, la detrazione per un nuovo veicolo spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. Dopo i primi quattro anni è possibile avere una nuova detrazione senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o in quattro quote annuali di pari importo.

Quando non occorre l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto, mentre per eventuali ulteriori spese per adattamenti necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice), spetta la detrazione del 19% per gli ausili alla mobilità.

E' obbligatorio mantenere la proprietà per almeno due anni: se l'auto si cede, anche a titolo gratuito, prima di questo periodo è dovuta la differenza fra l'Irpef dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione, tranne i casi in cui il proprietario, a seguito di mutate necessità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per quelle di riparazione, entro lo stesso limite di spesa di 18.075,99 euro e solo nei primi quattro anni. Queste spese sono detraibili solo annualmente e non possono essere rateizzate.

In caso di successione l'erede può detrarre in un'unica soluzione le rate residue e non perde la detrazione se decide di rivendere l'auto.

L'Iva agevolata

Per l'acquisto è prevista anche l'Iva ridotta al 4% ma solo per le auto con cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, o di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche alle prestazioni di adattamento, alla riparazione e all'acquisto di ricambi relativi agli stessi adattamenti. Anche ai fini Iva se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni va versata la differenza fra l'imposta ordinaria (22%) e quella ridotta tranne il caso di cessione per acquistarne un altro veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Nel caso di minore con disabilità grave, che, ai fini delle agevolazioni per il settore auto, è riconosciuto "soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti", senza altre indicazioni al riguardo, è riconosciuta l'Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamenti. L'agevolazione è prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing, a condizione che sia previsto il riscatto. In questo caso l'aliquota agevolata spetta anche sui canoni. 

Esenzione dal bollo

Per i veicoli acquistati con le agevolazioni è prevista infine l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Questa spetta anche quando l'intestatario è un familiare. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà, tranne nel caso di non vedenti e sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.