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Le agevolazioni per i lavoratori impatriati: chi ne ha diritto, come richiederle, come rinnovarle 

I lavoratori che sono stati all'estero almeno due anni possono godere di uno sconto per altri cinque, una volta rientrati. Ma con i figli o l'acquisto di una casa possono raddoppiare. Tutte le regole da sapere
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Sconto sulle imposte per cinque anni per i lavoratori all'estero che decidono di rientrare in Italia dopo essere stati almeno due anni fuori dal Belpaese. Taglio fiscale più consistente per chi si trasferisce al Sud. Agevolazioni che possono arrivare a durare dieci per chi ha figli o compra casa. Altri cinque anni di sconto fiscale anche per chi ha terminato lo scorso anno il regime agevolato, che potrà usufruirne di nuovo versando una "tassa d'ingresso" entro il prossimo 30 giugno, a patto di avere figli e di comprare casa. Ecco cosa fare per avere l'agevolazione.

Le regole di legge

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza è stato introdotto con il Decreto legislativo 147/2015 (articolo 16, comma 1), e successivamente modificato dall'articolo 5 del Dl n. 34/2019 (decreto "Crescita"), e dall'articolo 13-ter del Dl n. 124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), in vigore dal 25 dicem…

Sconto sulle imposte per cinque anni per i lavoratori all'estero che decidono di rientrare in Italia dopo essere stati almeno due anni fuori dal Belpaese. Taglio fiscale più consistente per chi si trasferisce al Sud. Agevolazioni che possono arrivare a durare dieci per chi ha figli o compra casa. Altri cinque anni di sconto fiscale anche per chi ha terminato lo scorso anno il regime agevolato, che potrà usufruirne di nuovo versando una "tassa d'ingresso" entro il prossimo 30 giugno, a patto di avere figli e di comprare casa. Ecco cosa fare per avere l'agevolazione.

Le regole di legge

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza è stato introdotto con il Decreto legislativo 147/2015 (articolo 16, comma 1), e successivamente modificato dall'articolo 5 del Dl n. 34/2019 (decreto "Crescita"), e dall'articolo 13-ter del Dl n. 124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), in vigore dal 25 dicembre 2019. Grazie a queste ultime modifiche il regime è ora aperto a tutti i lavoratori, laureati e non, e a chi ha studiato per prendere una laurea all'estero. Per chi rispetta i requisiti le imposte si pagano solo sul 30% o sul 10% del reddito da lavoro prodotto in Italia per cinque anni, raddoppiabili a determinate condizioni.

Solo due anni all'estero per il taglio d'imposta

Il regime di favore è riconosciuto quando sussistono due presupposti:

  • residenza all'estero nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
  • attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano con impegno a rimanere per almeno due anni.

La residenza fiscale si considera acquisita in tutti i casi in cui si è residenti per più di sei mesi nel corso dell'anno. Quindi chi rientra entro giugno può usufruire del regime agevolato già per il 2023. Chi rientra da luglio in poi, invece, risulterà residente in Italia solo dal 2024.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente o assimilato, oppure il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia viene tassato solo per una quota pari al 30% dell'ammontare. La quota è ulteriormente ridotta al 10% se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Si può accedere al regime agevolato anche senza essere stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, si abbia avuto la residenza in uno Stato nei quali sono applicate le convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

Agevolazioni ad hoc per chi ha preso una laurea all'estero

L'agevolazione è anche rivolta anche a chi ha preso una laurea all'estero, anche se non italiano. In questo caso occorre aver svolto all'estero attività di studio al fine di conseguire una laurea o un titolo post lauream. Occorre ovviamente anche in questo caso trasferire in Italia la residenza fiscale per svolgere attività lavorativa.

La domanda per lo sconto fiscale per i dipendenti

Per beneficiare del regime fiscale agevolato, i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:

  • generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • codice fiscale;
  • data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
  • dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolato;
  • attuale residenza in Italia;
  • impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima della scadenza del periodo minimo previsto dalla norma (due anni).

Non è disponibile un modello standard, ma nella richiesta debbono essere presenti tutti i dati indicati dalle Entrate. Il datore di lavoro applica il beneficio fiscale dal periodo di paga successivo alla data della richiesta. Nel caso in cui non potesse riconoscere l'agevolazione, si può usufruire dell'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi nella quale è presente una casella ad hoc.

La domanda va presentata altrimenti si perde l'agevolazione

Con riferimento alle modalità di fruizione dell'agevolazione, la circolare chiarisce che nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro, nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è precluso.

Peraltro, la circolare ricorda che per "termine di presentazione" si intende quello ordinario di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche. Nel caso in cui non si sia usufruito del regime nella prima dichiarazione resta comunque la possibilità di avere lo sconto fiscale per i periodi di imposta successivi, fino al termine previsto, ossia per gli ulteriori quattro anni, senza poter in alcun modo recuperare l'anno andato perduto.

Le regole per le partite Iva

Il reddito di impresa agevolabile è solo quello dell'imprenditore individuale, mentre restano esclusi dall'agevolazione in esame i redditi prodotti dalle società di persone e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso. Ed è escluso dal regime agevolato anche il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a "ristretta base proprietaria" i cui soci sono esclusivamente persone fisiche. Inoltre il regime agevolato non è compatibile con il forfettario, dato che lo sconto d'imposta per i lavoratori che rientrano in Italia va applicato sul reddito complessivo. Nel caso del forfettario, invece, le imposte si pagano sull'ammontare dei compensi ridotti in maniera forfettaria a seconda della tipologia di attività esercitata. Si deve quindi scegliere quale dei due regimi fiscali si ritiene più conveniente per la propria situazione.

I titolari di partita Iva possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi, oppure fruire del beneficio in sede di applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti effettuata da parte dei committenti diversi dalle persone fisiche. Anche in questo caso è necessario presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati:

    • generalità (nome, cognome e data di nascita);
    • codice fiscale;
    • data di rientro in Italia;
    • dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolato.

Una volta ottenuta la dichiarazioone il committente deve applicare la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto al 30%.

Regime prolungato per chi compra casa e ha figli

I benefici si applicano per altri cinque periodi d'imposta sul 50% del reddito se il lavoratore:

  • ha un figlio minorenne o a carico;
  • acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso.

Per chi ha almeno tre figli minorenni o a carico la percentuale di tassazione si riduce al 10%.

I requisiti per il raddoppio della durata dell'agevolazione

I presupposti richiesti dalla norma, ai fini dell'estensione dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio, devono realizzarsi entro il primo periodo di fruizione dell'agevolazione (circolare Entrate 33/2020). Nello specifico:

  • i figli minori o a carico o i tre figli devono essere nati entro i primi cinque anni. La circostanza che successivamente i figli diventino maggiorenni (o fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali relativamente all'ulteriore quinquennio. Se i figli non sono residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro del genitore, possono trasferire la residenza fiscale in Italia, ma sempre entro cinque anni;
  • il rogito di acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato entro e non oltre i primi cinque anni dal rientro;
  • l'acquisto deve essere effettuato obbligatoriamente a titolo oneroso e per l'intera proprietà (100%).
  • In sostanza non si può essere ammessi all'agevolazione in caso di acquisto della casa con atto di donazione né di acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto.

Proroga a pagamento per chi è rientrato con il vecchio regime

A partire dal 2021 è stata introdotta la possibilità di fruire della proroga del regime agevolato per altri cinque anni dopo il termine, per tutti coloro che sono rientrati in Itala prima del 30 aprle 2019, ossia prima dell'entrata in vgore delle nuove disposizioni, e hanno i requisiti previsti per il prolungamento. E' richiesto però in questo caso il versamento di una sorta di "tassa d'ingresso" con un importo pari al 10% o al 5% dei redditi relativi all'annualità precedente:

  • Il 10% è dovuto da chi ha acquistato casa  (o la comprerà entro diciotto mesi dall'opzione) e ha un figlio;
  • il 5% da chi ha acquistato casa (o la comprerà entro dciotto mesi) e ha almeno tre figli.

L'importo dovuto va calcolato sullo stipendio percepito. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo tramite modello F24, senza possibilità di compensazione. Possono usufruire di questa possibilità quest'anno tutti coloro che hanno terminato i primi cinque anni di applicazione del regime agevolato al 31 dicembre 2022.

Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti debbono comunque ripresentare la domanda al datore di lavoro per poter usufruire dell'agevolazione per altri cinque anni. In questo caso nella domanda oltre ai dati anagrafici e fiscali e alla data di rientro in Italia, occorre indicare il periodo della permanenza in Italia alla data di presentazione dell'istanza, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente e gli estremi del versamento effettuato con il modello F24. 

Chi non acquista casa nei termini previsti dovrà restituire le agevolazioni.

Distacchi e aspettative

In caso di rientro dal distacco all'estero, come chiarito dalle Entrate, per l'accesso all'agevolazione è necessario che la nuova attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell'espatrio. Occorre, quindi, la sottoscrizione di un nuovo contratto con un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario.

Invece chi rientra a seguito di aspettativa non può accedere all'agevolazione. In questo caso, infatti, la posizione lavorativa al rientro si pone in "continuità" con quella precedente al trasferimento all'estero, in considerazione del medesimo datore di lavoro e delle medesime condizioni contrattuali.