Decreto bollette in Gazzetta ufficiale, c'è lo scudo penale per tre reati
di Raffaele Ricciardi , di Raffaele RicciardiE' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su bollette, fisco e sanità approvato in settimana dal Consiglio dei ministri.
Rispetto alle bozze circolate nel giorno del Cdm, gli articoli si sono arricchiti del cosiddetto "scudo fiscale", che introduce una "causa speciale di non punibilità dei reati tributari".
In sostanza, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione si stabilisce che questi tre reati "non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti" dalla nuova tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio, "purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello".
Lo scudo per chi paga a rate
Il dettaglio dell'articolo fa riferimento ai reati definiti dal dec…
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su bollette, fisco e sanità approvato in settimana dal Consiglio dei ministri.
Rispetto alle bozze circolate nel giorno del Cdm, gli articoli si sono arricchiti del cosiddetto "scudo fiscale", che introduce una "causa speciale di non punibilità dei reati tributari".
In sostanza, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione si stabilisce che questi tre reati "non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti" dalla nuova tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio, "purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello".
Lo scudo per chi paga a rate
Il dettaglio dell'articolo fa riferimento ai reati definiti dal decreto legislativo 74 del 2000, al comma 1, articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater. Che sono, appunto, rispettivamente l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (con soglia di punibilità a 150mila euro), l'omesso versamento Iva (250mila euro) e l'indebita compensazione di crediti non spettanti (50mila euro). Questi reati, recita il testo in Gazzetta, "non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello".
La norma interviene dunque sulla tempistica del versamento che dà luogo alla sospensione del processo penale. Ieri, i tre reati in questione non erano punibili se fosse arrivato il pagamento del dovuto - comprensivo di sanzioni e interessi - prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Con la tregua fiscale della legge di Bilancio sono stati però introdotti diversi strumenti che consentono la definizione agevolata dei carichi; e così si sono allungate le tempistiche per il versamento, anche rateale. E dunque, venendo all'oggi, con il decreto Bollette si ampliano le maglie e si chiarisce che - in caso sia in corso uno di questi pagamenti agevolati introdotti dall'ultima Manovra - il processo penale sia sospeso finché è terminato il versamento delle rate o comunque si è chiusa la definizione agevolata dei carichi col fisco. Questo, appunto, purché si arrivi a conclusione prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Sebastiano Stufano, avvocato tributarista ed esperto di penale finanziario, rimarca che si tratta di una "sostanziale estensione della causa di non punibilità già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge sui reati tributari. E' stata introdotta ad hoc per le ipotesi di tregua fiscale disciplinate dalla legge di Bilancio, estendendo il limite ordinario di operatività, che è il momento precedente all'apertura del dibattimento". Si introduce, in sostanza, "una piccola amnistia che riguarda persone che già stanno affrontando un processo, fino all'ultima udienza utile prima della sentenza di appello". Una questione di tempi, ma non solo. "La modifica si è resa necessaria anche per una questione interpretativa: la causa di non punibilità ordinaria prevede il pagamento integrale di sanzioni e interessi. Dal momento che la tregua fiscale opera alcuni 'sconti' su queste voci, si è resa necessaria una clausola di non punibilità specifica per considerare che non ci sarà un pagamento integrale di queste voci". Per Stufano, le violazioni in questione sono "considerate minori nel panorama dei reati tributari. Si tratta di imposte regolarmente dichiarate, poi magari non versate per problemi di liquidità. Ben diverso sarebbe stato il caso di estinzione dei reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele", come ventilato nel recente passato.
La procedura per sospendere il processo
Il testo spiega la procedura per la sospensione del penale. "Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale". A questo punto, "Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni" di cui sopra e "sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione". Durante la sospensione, per altro, "possono essere assunte le prove" con la procedura dell'incidente probatorio, se cioè ci sono motivi di ritenere che queste prove non siano più ottenibili andando in là nel tempo.
Le reazioni
La novità ha generato reazioni contrastanti. L'ha difesa il viceministro Maurizio Leo, dicendo che "abbiamo calato la disciplina attuale" della non punibilità per chi si mette in regola per gli omessi versamenti "entro la prima udienza dibattimentale" in quello "che è stato fatto nella legge di bilancio", cioè la possibilità di pagare in 5 anni. "Dove stanno i condoni? Chi parla di condoni non sa quello di cui si parla, o studia il diritto tributario o parla a vanvera". Per Leo non di un "favore agli evasori" ma di un "aiuto" a chi "per necessità si è trovato a non riuscire a pagare le tasse". Dalla sua parte Unimpresa, per la quale "non è un favore agli evasori ma una disposizione che va nella direzione di rendere più sereno il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti". Per il presidente dell'associazione, Giovanna Ferrara, "talune disposizioni penali, aggiuntive alle sanzioni già previste in materia tributaria, non fanno altro che penalizzare chi fa attività d'impresa, soprattutto le micro, piccole e medie aziende, per le quali talune disposizioni normative rappresentano un inutile deterrente oltre un freno agli investimenti e alla crescita".
Critico, fin da subito, il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, che in un tweet aveva attaccato: "Lo scudo penale per gli evasori inserito all'ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLbollette è inaccettabile. Nel merito, è l'ennesimo condono. Nel metodo, non ha alcun requisito di necessità e urgenza".