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Lavoratori impatriati, il 30 giugno la scadenza per la proroga del regime

Venerdì scade il termine per mantenere il regime fiscale agevolato. Ecco tutti i benefici
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Venerdì 30 giugno termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva per la proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Per chi è rientrato più di cinque anni fa, infatti, è prevista la possibilità di utilizzare lo sconto fiscale per altri cinque a fronte del pagamento dell’imposta pari al 10% o 5% per cento del reddito prodotto in Italia l’anno precedente. La scadenza è tassativa. Chi non paga nei termini non potrà più accedere al regime. Dopo il pagamento si dovrà comunicare l’opzione al datore di lavoro.

Regime agevolato e proroga

Il regime agevolato per i rimpatriati attualmente è riservato ai lavoratori che rientrano in Italia che non sono stati residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a rimanere per almeno due anni con attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano. In questo caso nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro anni, il reddito di lav…

Venerdì 30 giugno termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva per la proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Per chi è rientrato più di cinque anni fa, infatti, è prevista la possibilità di utilizzare lo sconto fiscale per altri cinque a fronte del pagamento dell’imposta pari al 10% o 5% per cento del reddito prodotto in Italia l’anno precedente. La scadenza è tassativa. Chi non paga nei termini non potrà più accedere al regime. Dopo il pagamento si dovrà comunicare l’opzione al datore di lavoro.

Regime agevolato e proroga

Il regime agevolato per i rimpatriati attualmente è riservato ai lavoratori che rientrano in Italia che non sono stati residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a rimanere per almeno due anni con attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano. In questo caso nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro anni, il reddito di lavoro (dipendente o autonomo) prodotto in Italia è tassato solo per una quota pari al 30% o al 10% se la residenza è presa in una delle regioni del Sud. Successivamente il regime è rinnovabile per altri cinque anni con tassazione al 50% per chi ha almeno un figlio e acquista una casa in Italia (10% in caso di tre figli).

L’opzione per chi è rientrato da più di cinque anni

La legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di prolungare le agevolazioni fiscali anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e al 31 dicembre 2019 beneficiava del precedente regime per i lavoratori impatriati, a fronte del pagamento di una sorta di “tassa d’ingresso”. Anche in questo caso occorre essere proprietari di almeno un appartamento acquistato successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, oppure da acquistare entro 18 mesi dalla dal versamento. L’imposta dovuta è pari al 10% (per chi ha almeno un figlio) o al 5% (per chi ne ha almeno tre) dei redditi da lavoro relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. L’opzione può essere esercitata anche da ricercatori e docenti.

I termini di versamento

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al termine dei primi cinque anni di fruizione dell’agevolazione. Entro la stessa data i dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione indicando anche gli estremi del versamento. I lavoratori autonomi, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

I codici di pagamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva da parte degli impatriati deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
 

Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito, istituiti con la risoluzione n. 24/2022.

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