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Bonus al 75% per bagni, porte, finestre e pavimenti. Ecco i requisiti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce con una circolare il perimetro di applicazione del bonus barriere architettoniche. I margini sono ampi, ma occorre sempre rispettare i requisiti per l’accessibilità. Ed entro un limite di spesa
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Arrivano tutte le regole per i bonus casa nella circolare 17 dell’Agenzia delle entrate. Il documento conferma le indicazioni per le detrazioni contenute nelle istruzioni al modello 730, aggiungendo però due importanti novità. La prima riguarda il bonus barriere al 75% che di fatto può essere riconosciuto per diversi lavori di ristrutturazione, a patto che vengano rispetti i requisiti di legge per l'accessibilità, a prescindere dalla presenza di disabili nell’appartamento. La seconda riguarda chi ha chiesto il credito d’imposta per l’acquisto delle batterie di accumulo: se è più conveniente la detrazione si potrà rinunciare al credito.

Bonus barriere per gli infissi e i nuovi bagni

Il bonus barriere, introdotto con l’art. 119-ter del decreto Rilancio, riconosce una detrazione del 75% in cinque anni per tutti gli interventi di rinnovamento degli immobili che rispettano le regole previste dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di accessibilità. Non solo installazione di ascensori…

Arrivano tutte le regole per i bonus casa nella circolare 17 dell’Agenzia delle entrate. Il documento conferma le indicazioni per le detrazioni contenute nelle istruzioni al modello 730, aggiungendo però due importanti novità. La prima riguarda il bonus barriere al 75% che di fatto può essere riconosciuto per diversi lavori di ristrutturazione, a patto che vengano rispetti i requisiti di legge per l'accessibilità, a prescindere dalla presenza di disabili nell’appartamento. La seconda riguarda chi ha chiesto il credito d’imposta per l’acquisto delle batterie di accumulo: se è più conveniente la detrazione si potrà rinunciare al credito.

Bonus barriere per gli infissi e i nuovi bagni

Il bonus barriere, introdotto con l’art. 119-ter del decreto Rilancio, riconosce una detrazione del 75% in cinque anni per tutti gli interventi di rinnovamento degli immobili che rispettano le regole previste dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di accessibilità. Non solo installazione di ascensori e montascale, dunque, ma anche nuovi infissi e nuovi bagni. E nell’ambito della spesa, purché vengano rispettati i requisiti per dimensioni e caratteristiche, rientrano tutte le opere di completamento dell’intervento principale, come confermato dalla circolare. Nel caso di allargamento di porte, ad esempio, anche il rifacimento del pavimento. Nel caso di ristrutturazione del bagno, oltre a sanitari e mattonelle, anche il nuovo impianto elettrico se occorre spostare le prese per rispettare le altezze minime.

Tetto di spesa a 50.000 euro

Il documento ha poi chiarito anche il tetto di spesa ammesso all’agevolazione. La norma di legge indica importi diversi: più alti per gli edifici unifamiliari e più bassi in caso di condomini. L’Agenzia è stata di manica larga e ha precisato che anche per gli interventi negli appartamenti condominiali l’ammontare detraibile è quello già previsto per le villette, che è pari a di 50.000, senza tener conto degli altri limiti.

Agevolazione che non passa all’acquirente

Presente nella circolare anche un chiarimento sul trasferimento della detrazione, che non passa né agli eredi né ai nuovi acquirenti. Si legge infatti che in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento, per cui il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

Sconto in fattura o cessione del credito per tutti i contribuenti

Peraltro per questa tipologia di interventi, purché dalle fatture risulti che l’intervento rispetta le norme del decreto 236/1989, è tuttora ammessa la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito, grazie alla deroga introdotta dal Decreto cessioni.

Il bonus, con la relativa possibilità di opzione, può essere utilizzato anche dai titolari di partita Iva, autonomi, professionisti e imprese L'agevolazione, infatti, spetta per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati su tutte le tipologie di immobili, quindi anche su quelli per uso produttivo, per gli studi professionali, per i negozi.

Spese per l’accumulo con opzione per l’agevolazione più conveniente

Infine la circolare consente a chi ha chiesto il credito d’imposta per l’acquisto delle batterie di accumulo per gli impianti fotovoltaici di scegliere al posto della somma da usare tutta e subito, la detrazione del 50% in dieci anni. La percentuale di credito d’imposta non era stata stabilita a priori, ma è stata calcolata in base al numero di richieste pervenute. A fronte del fondo stanziato,  pari a tre milioni di euro, il credito spettante è risultato pari al 9,15% della spesa. Ora l’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto indicato in passato, consente di optare per l’agevolazione più conveniente. Si può scegliere quindi se riportare le 730 il credito o la prima rata di detrazione.

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