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Bonus barriere e ristrutturazione del bagno: quando si può usare lo sconto fiscale al 75%

Il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025 e riguarda interventi fino a 50 mila euro. Ecco quali sono i requisiti da rispettare
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Un bagno tutto nuovo con la detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In alternativa si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli interventi che rispettano i requisiti per essere a norma dal punto di vista dell'accessibilità dettati da uno specifico decreto ministeriale. Nel testo prescrizioni specifiche anche per i bagni. L’agevolazione spetta a prescindere dal fatto che nell’appartamento ci siano o meno dei disabili. Ecco le regole per ottenerla.

Cosa prevede la  legge

Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche spetta per gli interventi effettuati nei singoli appartamenti su un importo di spesa fino a 50.000…

Un bagno tutto nuovo con la detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In alternativa si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli interventi che rispettano i requisiti per essere a norma dal punto di vista dell'accessibilità dettati da uno specifico decreto ministeriale. Nel testo prescrizioni specifiche anche per i bagni. L’agevolazione spetta a prescindere dal fatto che nell’appartamento ci siano o meno dei disabili. Ecco le regole per ottenerla.

Cosa prevede la  legge

Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche spetta per gli interventi effettuati nei singoli appartamenti su un importo di spesa fino a 50.000 euro. L’agevolazione ha una durata di cinque anni. In alternativa sono ammessi sconto in fattura o cessione del credito senza alcuna limitazione, a patto che sia attestato il rispetto della normativa di settore. L’art. 119-ter del decreto Rilancio che ha introdotto il bonus stabilisce infatti espressamente che “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Le indicazioni per sanitari e rubinetti

Il decreto ministeriale detta punto per punto le prescrizioni per i vari interventi. Nel caso del rifacimento del bagno le disposizioni da rispettare per avere i servizi a norma indicano per prima cosa che venga garantito lo spazio necessario per le manovre di una sedia a ruote. Per questo nel dettaglio:

- i sanitari debbono essere sospesi;

- il lavandino deve avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna, con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e con l’aggiunta di una doccia a telefono;

- i rubinetti devono essere a leva e dotati di miscelatore.

Infine, se possibile, la porta si deve aprire verso l’esterno.

Resta inteso ovviamente che la semplice trasformazione della vasca in doccia o la sostituzione dei sanitari con altri di nuovo modello ma che non hanno le caratteristiche richieste dal decreto ministeriale non può in alcun caso godere dell’agevolazione al 75%.

La certificazione della ditta

Fondamentale per l’agevolazione è dunque il contratto con il fornitore nel quale deve essere specificato che l’intervento di rifacimento del bagno si può qualificare come “intervento di abbattimento delle barriere architettoniche”. Questa stessa dichiarazione deve obbligatoriamente essere riportata sulle fatture perché per legge per questo tipo di gli interventi si applica l’aliquota Iva al 4% sia sui beni che sulla manodopera. Il fornitore deve attestare, quindi, sotto la sua responsabilità, il rispetto dei requisiti del decreto ministeriale.

Le opere accessorie

Rientrano nelle spese detraibili anche tutte quelle direttamente correlate all’intervento, ovvero necessarie per il suo completamento. Come indicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta 461/2022, si può trattare ad esempio dei nuovi pavimenti e/o dei rivestimenti murari, ma anche del rifacimento dell’impianto elettrico se necessario a completare l'intervento a norma, come pure delle spese per allargamento e sostituzione della porta. Per non avere problemi con l’Agenzia, la ditta o il tecnico che segue i lavori dovranno attestare che si tratta appunto di spese indispensabili per completare l’intervento che gode del bonus barriere.

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