Economia

Lavoratori dello spettacolo, ultime ore per richiedere l’indennità di discontinuità

Lavoratori dello spettacolo, ultime ore per richiedere l’indennità di discontinuità

Entro il 15 dicembre la domanda per il 2022, poi da gennaio la misura andrà a regime

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Rush finale per le richieste da parte dei lavoratori dello spettacolo della indennità di discontinuità relativa allo scorso anno. Si tratta del sostegno introdotto dal decreto pbblicato in Gazzetta ufficiale a inizio dicembre, e che poi sarà strutturale dal 2024.

Dal 1° gennaio prossimo, infatti, arriverà un'indennità di discontinuità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato del settore dello spettacolo. Ma per quanto riguarda le richieste relative al 2022 devono essere presentate entro venerdì 15 dicembre.

A puntare i fari sulla vicenda sia il portale dell’Agenzia delle entrate, FiscoOggi, che alcuni messaggi Inps.

L’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito imponibile e non è cumulabile con altre tipologie di indennità (ad esempio, quella di maternità o quella di malattia o infortunio).

I destinatari sono:

  • i lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori subordinati a tempo determinato, che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i quali rientrano nelle qualifiche professionali di cui al Dm 15 marzo 2005)
  • gli operatori di cabine di sale cinematografiche
  • gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
  • le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
  • gli impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
  • i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
  • i lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del Dlgs n. 81/2015.

I requisiti da far valere – congiuntamente – per richiedere l’indennità sono:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Per presentare la domanda si possono utilizzare la modalità telematica, i servizi online o accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito dell’Inps (una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”).

In alternativa, l’indennità può essere richiesta attraverso il Contact center multicanale dell’Istituto, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure allo 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso i patronati.

Quanto vale l’indennità

Sul quantum della misura l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

La misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

L’indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 % del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili.

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