✕

Via libera al decreto Superbonus, scatta la stretta alle agevolazioni per le barriere architettoniche

Si riduce la lista degli interventi ammessi alla detrazione del 75%: stop a infissi, bagni e automazione
2 minuti di lettura

Primo via libera della Camera al decreto Superbonus che contiene anche la stretta sul bonus barriere al 75%. Il testo deve avere il via anche dal Senato, ma ormai la strada è tracciata. Non ci saranno emendamenti per cui sono definitivamente ridotti gli interventi ammessi al bonus come pure la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Previsto un periodo transitorio in caso di lavori in corso nel 2023 o per i quali è stato pagato un acconto.

Bonus barriere 2024 solo per pochi interventi

Il bonus è una detrazione del 75% con durata di cinque anni riservata agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Con le nuove norme la detrazione del 75% resta confermata sia per il 2024 che per il 2025 ma si riduce sia la lista degli interventi ammessi che la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Dalla lista degli interventi ammessi escono quelli relativi a infissi, bagni e automazione. Restano solo agli interventi finali…

Primo via libera della Camera al decreto Superbonus che contiene anche la stretta sul bonus barriere al 75%. Il testo deve avere il via anche dal Senato, ma ormai la strada è tracciata. Non ci saranno emendamenti per cui sono definitivamente ridotti gli interventi ammessi al bonus come pure la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Previsto un periodo transitorio in caso di lavori in corso nel 2023 o per i quali è stato pagato un acconto.

Bonus barriere 2024 solo per pochi interventi

Il bonus è una detrazione del 75% con durata di cinque anni riservata agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Con le nuove norme la detrazione del 75% resta confermata sia per il 2024 che per il 2025 ma si riduce sia la lista degli interventi ammessi che la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Dalla lista degli interventi ammessi escono quelli relativi a infissi, bagni e automazione. Restano solo agli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche relativi a:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

Non cambiano invece le altre disposizioni per cui ai fini della detrazione cui sono ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale.

Obbligatori bonifico dedicato e asseverazione

Ai fine dell'agevolazione, poi, con il varo del decreto dal 1° gennaio diventano obbligatori:

  • il pagamento con il bonifico parlante, ossia quello riservato agli interventi edilizi per i quali sono previste detrazioni fiscali;
  • l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi alle norme di legge (D.M. 236/1989) predisposta da un tecnico abilitato.

Nel rispetto di queste norme la detrazione è riconosciuta a tutti i contribuenti, senza differenza tra prima e seconda casa e anche se si tratta di imprese.

Sconto e cessione solo per pochi

Disposizioni diverse, invece, per quanto riguarda la possibilità di usufruire di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi ammessi. Dall'inizio dell'anno, infatti, l’opzione è possibile solo se riguardano

  • le parti comuni di edifici residenziali;
  • la prima casa a patto che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.

Previsto però un periodo transitorio in caso di lavori avviati o paganti nel 2023.

Salvi i lavori in corso e i contratti con acconti già versati

Il decreto salva infatti dalla stretta su sconto e cessione gli interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 dicembre 2023:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
  • se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il solo preventivo accettato, insomma, non è sufficiente, e l’acconto deve essere stato versato con strumenti tracciabili, altrimenti le piattaforme di cessione del credito non accettano i preventivi.

Leggi i commenti