Via libera al decreto Superbonus, scatta la stretta alle agevolazioni per le barriere architettoniche
di Antonella DonatiPrimo via libera della Camera al decreto Superbonus che contiene anche la stretta sul bonus barriere al 75%. Il testo deve avere il via anche dal Senato, ma ormai la strada è tracciata. Non ci saranno emendamenti per cui sono definitivamente ridotti gli interventi ammessi al bonus come pure la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Previsto un periodo transitorio in caso di lavori in corso nel 2023 o per i quali è stato pagato un acconto.
Bonus barriere 2024 solo per pochi interventi
Il bonus è una detrazione del 75% con durata di cinque anni riservata agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Con le nuove norme la detrazione del 75% resta confermata sia per il 2024 che per il 2025 ma si riduce sia la lista degli interventi ammessi che la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Dalla lista degli interventi ammessi escono quelli relativi a infissi, bagni e automazione. Restano solo agli interventi finali…
Primo via libera della Camera al decreto Superbonus che contiene anche la stretta sul bonus barriere al 75%. Il testo deve avere il via anche dal Senato, ma ormai la strada è tracciata. Non ci saranno emendamenti per cui sono definitivamente ridotti gli interventi ammessi al bonus come pure la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Previsto un periodo transitorio in caso di lavori in corso nel 2023 o per i quali è stato pagato un acconto.
Bonus barriere 2024 solo per pochi interventi
Il bonus è una detrazione del 75% con durata di cinque anni riservata agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Con le nuove norme la detrazione del 75% resta confermata sia per il 2024 che per il 2025 ma si riduce sia la lista degli interventi ammessi che la possibilità di usufruire di sconto in fattura o cessione del credito. Dalla lista degli interventi ammessi escono quelli relativi a infissi, bagni e automazione. Restano solo agli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche relativi a:
- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
Non cambiano invece le altre disposizioni per cui ai fini della detrazione cui sono ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale.
Obbligatori bonifico dedicato e asseverazione
Ai fine dell'agevolazione, poi, con il varo del decreto dal 1° gennaio diventano obbligatori:
- il pagamento con il bonifico parlante, ossia quello riservato agli interventi edilizi per i quali sono previste detrazioni fiscali;
- l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi alle norme di legge (D.M. 236/1989) predisposta da un tecnico abilitato.
Nel rispetto di queste norme la detrazione è riconosciuta a tutti i contribuenti, senza differenza tra prima e seconda casa e anche se si tratta di imprese.
Sconto e cessione solo per pochi
Disposizioni diverse, invece, per quanto riguarda la possibilità di usufruire di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi ammessi. Dall'inizio dell'anno, infatti, l’opzione è possibile solo se riguardano
- le parti comuni di edifici residenziali;
- la prima casa a patto che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.
Previsto però un periodo transitorio in caso di lavori avviati o paganti nel 2023.
Salvi i lavori in corso e i contratti con acconti già versati
Il decreto salva infatti dalla stretta su sconto e cessione gli interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 dicembre 2023:
- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
- se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il solo preventivo accettato, insomma, non è sufficiente, e l’acconto deve essere stato versato con strumenti tracciabili, altrimenti le piattaforme di cessione del credito non accettano i preventivi.