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Bitcoin e criptovalute, tutto quello che c’è da sapere sulle nuove norme Ue. E come dichiararli al Fisco

(reuters)

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Il regolamento Micar propone nuovi obblighi per le piattaforme e la tutela degli utenti. Entro ottobre la dichiarazione dei redditi: ecco cosa va inserito e quando (sopra i 2mila euro di plusvalenze) sono tassati
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Dalla regolamentazione europea che arriva in Italia ai dubbi su come trattarle in dichiarazione dei redditi, ora che siamo al rush finale della stagione delle tasse. Le criptovalute restano una materia in continua evoluzione, per altro in una fase di risalita dei prezzi (Bitcoin sopra i 63mila dollari) a seguito dei tagli ai tassi, e in particolare dalla Fed. Con l’avvocato Fabrizio Cascinelli, Partner Financial Regulation PwC TLS, e il dottore commercialista Diego Guerreschi, Tax Partner PwC TLS, affrontiamo le principali domande sul tema per far luce sui rapporti tra piattaforme, utenti e Fisco.

L'Italia ha approvato il Regolamento Micar. Di cosa si tratta?

Il Regolamento (UE) 2023/1114, denominato Market in Crypto Asset Regulation (MiCAR), direttamente applicabile in Italia e attuato con il recentissimo d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, ha introdotto norme armonizzate per tutta l’Ue che regolano per la prima volta, da un lato, l’emissione e l’offerta al pubblico, e, dall’altro lato…

Dalla regolamentazione europea che arriva in Italia ai dubbi su come trattarle in dichiarazione dei redditi, ora che siamo al rush finale della stagione delle tasse. Le criptovalute restano una materia in continua evoluzione, per altro in una fase di risalita dei prezzi (Bitcoin sopra i 63mila dollari) a seguito dei tagli ai tassi, e in particolare dalla Fed. Con l’avvocato Fabrizio Cascinelli, Partner Financial Regulation PwC TLS, e il dottore commercialista Diego Guerreschi, Tax Partner PwC TLS, affrontiamo le principali domande sul tema per far luce sui rapporti tra piattaforme, utenti e Fisco.

L'Italia ha approvato il Regolamento Micar. Di cosa si tratta?

Il Regolamento (UE) 2023/1114, denominato Market in Crypto Asset Regulation (MiCAR), direttamente applicabile in Italia e attuato con il recentissimo d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, ha introdotto norme armonizzate per tutta l’Ue che regolano per la prima volta, da un lato, l’emissione e l’offerta al pubblico, e, dall’altro lato, la prestazione dei servizi legati al mondo cripto-attività. Tra questi il già noto e diffuso servizio cosiddetto di wallet o custodia delle chiavi associate alle cripto-attività, oltreché l’esecuzione di ordini di acquisto/vendita e negoziazione delle stesse.

Quali sono i nuovi obblighi per le piattaforme che trattano le cripto?

Con l’entrata in vigore del MiCAR, prevista per il 30 dicembre 2024, i soggetti che gestiscono piattaforme di negoziazione di cripto-attività o che prestano altri servizi legati al mondo cripto-attività stesse dovranno richiedere ed ottenere una specifica licenza; è in ogni caso previsto che le piattaforme già operanti potranno avvalersi di un periodo transitorio per l’ottenimento dell’autorizzazione. Gli operatori del mondo cripto saranno quindi soggetti a nuovi obblighi di carattere prudenziale, organizzativi e di governance, nonché regole di condotta e trasparenza.

Vanno incontro a sanzioni, se non si adeguano?

In generale, dall’entrata in vigore del MiCAR, chiunque presti servizi in relazione a cripto-attività in assenza di autorizzazione incorrerà nel reato di abusivismo; nello stesso reato incorrerà chi dovesse emettere o offrire al pubblico determinate cripto-attività in assenza di autorizzazione. Infine, la corretta applicazione delle disposizioni del MiCAR è presidiata da nuove sanzioni amministrative pecuniarie applicabili sia agli enti che alle persone fisiche, le quali possono altresì essere destinatarie di sanzioni interdittive.

E per gli utenti cosa cambia? Ci sono nuove garanzie e tutele?

Uno dei principali obiettivi del MiCAR è quello di garantire agli utenti del mondo delle cripto quelle tutele di cui, fino ad oggi, erano sprovvisti. Infatti, si introduce una tutela effettiva fondata sull’applicazione di regole di trasparenza informativa sulla natura di ciascuna cripto-attività, mediante un apposito documento illustrativo denominato whitepaper. Il Regolamento introduce altresì presidi organizzativi, contrattuali e tecnologici calibrati per i servizi associati a questi asset. Tali presidi dovrebbero evitare il ripetersi di eventi che, come quello di FTX negli USA o di The Rock Trading in Italia, rischiano di minare la fiducia degli utenti e la solidità dei mercati delle cripto-attività.

A proposito di utenti, visto che siamo in dirittura finale con le dichiarazioni dei redditi, quali sono gli obblighi dichiarativi per chi ha un portafoglio di cripto?

Entro fine ottobre i possessori di cripto-attività dovranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023. Si tratta della prima dichiarazione che tiene conto delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sulla tassazione delle cripto-attività che sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E del 2023 (oltre che con la Risposta all’interpello n. 181/2024 e con la Circolare n. 12/E 2024 che contiene istruzioni operative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche).

Solo i (pochi) investitori che hanno affidato in gestione o in custodia le cripto-attività a intermediari residenti in Italia, o a stabili organizzazioni italiane di intermediari esteri optando per l’applicazione del cosiddetto “regime fiscale del risparmio amministrato” sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. In questi casi, infatti, gli intermediari assolvono sia l’imposta di bollo sia l’imposta sostituiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi (ad es. i proventi da staking) che possono derivare dalle cripto-attività.

Negli altri casi in cui le cripto-attività sono detenute:

(i) direttamente dal contribuente in wallet personali (la cui chiave privata è custodita dall’investitore stesso),

(ii) presso intermediari esteri, oppure

(iii) presso intermediari italiani ma in assenza di obblighi di tassazione in capo a questi ultimi (cosiddetto “regime dichiarativo”).

L’investitore è tenuto a compilare il quadro RW del Modello Redditi o il nuovo quadro W del Modello 730 per indicare la consistenza delle cripto-attività detenute e per determinare (se non è già stata applicata dall’intermediario italiano) l’eventuale imposta sul valore delle cripto-attività.

Si tratta di un’imposta che deve essere versata da parte di tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività non assoggettate all’imposta di bollo da parte di un intermediario ed è dovuta nella stessa misura prevista per l’imposta di bollo ossia il 2 per mille annuo del valore delle cripto-attività detenute e in proporzione al numero dei giorni di possesso delle stesse nel corso dell’anno. Potrebbero, altresì, sorgere in capo al contribuente obblighi di compilazione dei quadri RT ed RM del Modello “Redditi” per la tassazione di eventuali plusvalenze o altri proventi fiscalmente rilevanti.

Se ho movimentato cripto e ho realizzato una plusvalenza, devo dichiararla e come mi viene tassata?

Non tutti gli scambi di cripto-attività sono fiscalmente rilevanti; la norma prevede che sono fiscalmente irrilevanti le permute tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni. In proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è fiscalmente rilevante lo scambio tra criptovalute (ad es. tra bitcoin ed ether) oppure lo scambio tra un NFT e un altro NFT, viceversa è fiscalmente rilevante lo scambio tra NFT e criptovalute. La situazione si complica nel caso di permute tra criptovalute e stablecoin. Infatti, la permuta tra criptovalute e stablecoin assimilati a valuta elettronica (c.d. e-money token) sono fiscalmente rilevanti, mentre le permute tra criptovalute e asset-referenced token non sono fiscalmente rilevanti.

Ritornando agli obblighi dichiarativi, il contribuente deve compilare il quadro RT del Modello Redditi per dichiarare le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi fiscalmente rilevanti connessi alle cripto-attività.

Da quest’anno nel quadro RT della dichiarazione è stata inserita la Sezione II-B che deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente alla franchigia di Euro 2.000 nel periodo di imposta. Si tratta di una “franchigia” al di sotto della quale le plusvalenze non devono essere tassate.

Facciamo alcuni esempi nel concreto, cosa significa?

Significa che se un investitore nel corso del 2023 ha realizzato plusvalenze per 7.500 euro, altri proventi (ad es. proventi da “staking”) per 300 euro e minusvalenze per 6.000 euro, la plusvalenza netta di 1.800 euro non viene tassata. Qualora il contribuente nel corso del 2023 abbia realizzato più minusvalenze che plusvalenze e altri proventi per un importo superiore alla soglia di 2.000 euro, l’eccedenza può essere utilizzata, esclusivamente per compensare plusvalenze e altri proventi su cripto-attività, entro i quattro periodi di imposta successivi.

In altri termini, se le minusvalenze realizzate nel 2023 ammontano a 5.500, mentre plusvalenze e altri proventi ammontano a 3.000 euro, la minusvalenza residua di 2.500 euro può essere portata in deduzione nei quattro periodi di imposta successivi solo per 500 euro (corrispondente all’importo della minusvalenza residua che eccede la franchigia di 2.000 euro).

Infine, i contribuenti che hanno approfittato della possibilità di rideterminare il “costo di carico” delle cripto-attività possedute al 1.1.23, pagando un’imposta sostitutiva del 14%, dovranno ricordarsi di compilare la Sezione VIII del quadro RT.

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