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Auto aziendali e fringe benefit: cosa cambia con le nuove regole

Una circolare delle Entrate chiarisce le nuove regole introdotte con l’ultima Legge di Bilancio. Il trattamento fiscale favorevole resta per i veicoli consegnati quest’anno, se acquistati entro il 31 dicembre scorso
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I veicoli aziendali ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 possono ancora beneficiare del regime fiscale precedente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E che fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio in materia di finge benefit per le auto, che da quest’anno hanno reso la tassazione più pesante in generale e un regime più favorevole del passato per i veicoli a basse emissioni o elettrici. Per questi ultimi la circolare consente di applicate la tassazione più favorevole per le auto consegnate nel 2025 anche se ordinate nel 2024.

Le nuove aliquote

Dal 1° gennaio 2025 per i veicoli aziendali (auto, moto e ciclomotori) concessi ai dipendenti in us…

I veicoli aziendali ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 possono ancora beneficiare del regime fiscale precedente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E che fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio in materia di finge benefit per le auto, che da quest’anno hanno reso la tassazione più pesante in generale e un regime più favorevole del passato per i veicoli a basse emissioni o elettrici. Per questi ultimi la circolare consente di applicate la tassazione più favorevole per le auto consegnate nel 2025 anche se ordinate nel 2024.

Le nuove aliquote

Dal 1° gennaio 2025 per i veicoli aziendali (auto, moto e ciclomotori) concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali, differenziate il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente si determina applicando il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 20% per i veicoli ibridi plug in e 10% per i veicoli elettrici. Fino allo scorso anno, invece, le percentuali variavano dal 25% al 60% in base alle emissioni di CO2. La nuova disciplina si applica ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e concessi o assegnati ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Previsto però fino al 30 giugno 2025 un periodo transitorio che consente di applicare ancora il vecchio regime.

Le regole per le auto ordinate nel 2024 ma assegnate nel 2025

Queste, come chiarito dalla circolare si applica ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Ad esempio, nel caso di un veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, si applica ancora il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024. Lo stesso per un veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025: anche in questo caso valgono le vecchie regole, nonostante il contratto sia stato firmato nel 2025. La circolare specifica inoltre che per "veicoli ordinati dal datore di lavoro" si deve fare riferimento alla data dell'ordine di acquisto o noleggio del veicolo stesso.

Regime più favorevole per i veicoli ecologici

Un’eccezione riguarda però i veicoli a basse emissioni. Per l’Agenzia si ha infatti diritto ad applicare il regime più favorevole previsto nel 2025 anche ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 quando questi rientrano tra quelli a basse emissioni. Questo significa che un'auto elettrica o ibrida plug-in può beneficiare delle percentuali ridotte del 10% e 20% se consegnata nei primi sei mesi del 2025 anche se è stata ordinata nel 2024.

Proroga e riassegnazione

Infine la circolare precisa che in caso di proroga del contratto, si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario. Diverso invece il caso della riassegnazione del veicolo a un altro dipendente: qui si applica la disciplina vigente al momento della riassegnazione. Se un veicolo già in uso viene riassegnato con nuovo contratto nel 2025, la disciplina applicabile dipenderà dalla data di consegna al nuovo dipendente.

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