Più facile il ricorso al giudice per coniuge e figli che non hanno ottenuto la quota di eredità che spetta per legge. Diventa infatti possibile andare in causa anche se non è possibile fin da subito in una prima fase quantificare con esattezza il danno subito,basta che il danno sia "verosimile". La novità grazie alla Cassazione che con l’ordinanza 20954/2025 ha stabilito le nuove regole.
La quota di legittima
Il Codice civile tutela i familiari più stretti, ossia coniuge, figli e genitori (nel caso in cui non si abbiano figli) ai quali spetta la cosiddetta quota di legittima (articoli 536 e seguenti del codice civile), vale a dire una porzione del patrimonio riservata per legge e in quote determinate a seconda del numero degli eredi. E’ possibile tramite testamento lasciare una quota più elevata di beni ad uno degli eredi legittimi, ma anche in questo caso la parte rimanente deve essere divisa in base a quanto previsto dalla legge.
Ad esempio se un genitore ha un patrimonio di 300.000 euro, coniuge e due figli, senza testamento al coniuge spetta un terzo dell'eredità, mentre i figli si dividono i restanti due terzi in parti uguali. Quindi hanno diritto a 100.000 euro ciascuno. Tuttavia facendo testamento si può disporre di una quota di eredità da destinare a chi si preferisce. Nel caso in questione la quota disponibile è pari ad un quarto (75.000 euro), per cui ad esempio il genitore può lasciare 150.000 euro ad un figlio senza lesione della legittima. L’importante è che tutti abbiano almeno i 75.000 euro spettanti. Questa proporzione deve essere mantenuta anche se vengono fatte donazioni in vita ad uno degli eredi legittimi. Quindi se qualcuno non ottiene il dovuto, sommando eredità e donazioni, per far valere il suo diritto può attivare la cosiddetta azione di riduzione prevista dall’art. 553 del c.c., cioè chiedere in tribunale la reintegrazione della propria quota.
La necessità della "prova impossibile"
Prima della sentenza della Cassazione, però, questa procedura era possibile solo nel caso in cui la lesione della quota fosse dimostrata in modo certo, completo e documentato sin dal primo atto. In sostanza per iniziare il processo in cui ricostruire l'eredità, bisognava già conoscerla perfettamente e essere in gradi di indicare fin dal primo momento le quote spettanti. Di fatto gli esclusi si trovavano a dover fornire documenti bancari, atti notarili, perizie immobiliari del patrimonio da cui erano stati tagliati fuori, altrimenti non era possibile avviare la causa. Chiaramente in molti casi un paradosso, proprio in quanto gli esclusi potevano aver difficoltà a risalire all’esatto ammontare del patrimonio. Ora però le cose cambiano.
Il danno verosimile
Nel caso giudicato dalla Cassazione un uomo aveva donato la quasi totalità del patrimonio (quote societarie e immobili) a uno solo dei figli. Gli esclusi intendevano avviare la causa di riduzione, ma il tribunale aveva respinto la domanda, sostenendo che non era stata dimostrata l'entità esatta del danno. Nella sentenza la Corte ha ribaltato questa impostazione formalistica, chiarendo che per iniziare un'azione è sufficiente fornire una rappresentazione verosimile e plausibile del danno subito, anche se non supportata da calcoli precisi. Nel caso specifico, i due figli esclusi avevano presentato un elenco dettagliato delle donazioni ricevute dal fratello (immobili, quote aziendali) e l'inventario dei pochi beni rimasti nell'eredità. Questa sproporzione evidente rendeva "verosimile" la lesione della quota di legittima. In sostanza secondo la Cassazione, il processo civile deve servire proprio a ricostruire la situazione patrimoniale attraverso l'istruttoria. La prima fase ha lo scopo di accertare se ci siano indizi sufficienti per procedere, mentre nella seconda fase del processo chi avvia la causa dovrà poi dimostrare tutto con precisione.