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Anche il Fisco va in vacanza: la tregua estiva dal 1° al 31 agosto

Stop agli invii di comunicazioni di irregolarità, lettere di compliance e cartelle. Fino al 4 settembre si ferma anche l’orologio dei termini per il pagamento
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Dal 1° al 31 agosto si attiva la tregua fiscale estiva, una sospensione che blocca l'invio delle comunicazioni di irregolarità, delle lettere di compliance e delle cartelle. Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso anche il conteggio dei termini per il pagamento. Potranno essere inviati solo atti urgenti e inderogabili in vista di una eventuale prescrizione. In ogni caso lo slittamento dei pagamenti non riguarda le cartelle e gli altri atti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Lo stop all’attività delle Entrate

Il blocco principale riguarda gli atti delle Entrate relativi alle attività di controllo formale e automatizzato. Nello specifico, per tutto il mese di agosto la legge prevede lo stop alle notifiche ma anche alle lettere di compliance e agli avvisi bonari. Congelati i termini per trasmettere chiarimenti, atti o dati richiesti dagli uffici a seguito di controlli. Tutti i conteggi temporali riprenderanno a correre regolarmente a partire da venerdì 5 settembre. Nello stesso period…

Dal 1° al 31 agosto si attiva la tregua fiscale estiva, una sospensione che blocca l'invio delle comunicazioni di irregolarità, delle lettere di compliance e delle cartelle. Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso anche il conteggio dei termini per il pagamento. Potranno essere inviati solo atti urgenti e inderogabili in vista di una eventuale prescrizione. In ogni caso lo slittamento dei pagamenti non riguarda le cartelle e gli altri atti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Lo stop all’attività delle Entrate

Il blocco principale riguarda gli atti delle Entrate relativi alle attività di controllo formale e automatizzato. Nello specifico, per tutto il mese di agosto la legge prevede lo stop alle notifiche ma anche alle lettere di compliance e agli avvisi bonari. Congelati i termini per trasmettere chiarimenti, atti o dati richiesti dagli uffici a seguito di controlli. Tutti i conteggi temporali riprenderanno a correre regolarmente a partire da venerdì 5 settembre. Nello stesso periodo si fermano anche i conteggi del termini di 60 giorni per il saldo della prima rata (o in un'unica soluzione) degli avvisi bonari che derivano da controlli automatizzati. Non sono invece sospesi i termini per le rate successive.

In pausa ad agosto anche la Riscossione

La tregua di agosto lunga tutto il mese, riguarderà anche le cartelle esattoriali. Anche l’Agenzia Riscossione, infatti, quest’anno sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto. Complessivamente si tratta di circa due milioni di atti per i quali l’invio è bloccato. Resta inteso che la tregua non ha valore assoluto: le Agenzie fiscali mantengono intatta la facoltà di notificare atti anche ad agosto qualora sussistano ragioni di inderogabilità o urgenza, come il rischio di prescrizione dei termini di accertamento o profili di reato.

I pagamenti slittano in avanti di cinque settimane

Per le comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti “avvisi bonari”, la sospensione feriale non riguarda il pagamento in sé, ma i termini concessi al contribuente per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione. La normativa vigente prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini relativi alle richieste di documenti e informazioni e ai termini per il pagamento delle somme richieste con comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici e formali. In questi casi, infatti, il termine per pagare (generalmente 30 giorni) o per fornire chiarimenti è sospeso nel periodo indicato e riprende a decorrere a partire dal 5 settembre. Diversamente per l’avviso di accertamento: i termini per impugnare tali atti davanti all’Autorità Giudiziaria sono soggetti alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Ne consegue che Il termine ordinario per proporre ricorso contro un avviso di accertamento ovvero per effettuarne il pagamento in acquiescenza è di 60 giorni dalla notifica. Tale termine è sospeso nel periodo feriale e riprende a decorrere il 1° settembre.

La sospensione dei termini processuali

Nel caso invece di atti giudiziari (come ricorsi tributari, memorie difensive e atti di appello davanti alle Corti di Giustizia Tributaria) si applica la classica sospensione feriale di agosto. Il periodo di sospensione dura esattamente un mese, dal 1° al 31 agosto 2026. Durante questi 31 giorni i termini processuali per impugnare un atto davanti al giudice tributario o per depositare documenti in Commissione si bloccano, per poi ricominciare a decorrere dal 1° settembre 2026.

Ad esempio chi decide di fare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per un accertamento ricevuto il 10 luglio potrà aspettare fino ai primi di ottobre. Dal 10 luglio al 31 luglio passano 21 giorni. Con lo stop di agosto il tempo si ferma per 31 giorni e il conteggio riparte il 1° settembre. Mancano ancora 39 giorni per raggiungere i 60 totali. Quindi il termine ultimo per depositare il ricorso slitta a venerdì 9 ottobre 2026.

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