Riscatto laurea, si può avere la detrazione fiscale del 50% se il regime agevolato non è stato richiesto nella domanda?
a cura di Antonella DonatiHo frequentato l'università dal 2007 al 2012 e ho cominciato a lavorare immediatamente dopo. Volevo sapere se optando per il riscatto tradizionale della laurea posso accedere alla detrazione del 50% sull'onere (molto più conveniente della vecchia deduzione). Un'altra domanda, poiché ho presentato due domande distinte per la laurea triennale e per la laurea magistrale (3+2) posso scegliere soluzioni di pagamento diverse: ad esempio pagare in un'unica soluzione 2 anni e rateizzare gli altri 3? Questa soluzione è ancora compatibile con la detrazione al 50%?
Ringrazio molto
Il riscatto della laurea con le modalità ordinarie prevede la deduzione dal reddito delle somme versate. La detrazione del 50% del versamento dall'Irpef è possibile solo in caso di riscatto agevolato dei periodi non coperti da contributi, la cosiddetta "pace fiscale" . Al momento della domanda, come precisato dall'Inps nella circolare 36/2019, è necessario specificare quale tipologia di riscatto si intende richiedere, in quanto deve essere l'Inps a calcolare l'ammontare dei contributi dovuti. In caso di domande già presentate la circolare precisa che se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. Quindi se lei ha già presentato la domanda all'Inps e vuole usufruire del nuovo regime dovrà revocarla, altrimenti l'Inps effettuerà il calcolo sulla base del regime ordinario. Dovrà …
Il riscatto della laurea con le modalità ordinarie prevede la deduzione dal reddito delle somme versate. La detrazione del 50% del versamento dall'Irpef è possibile solo in caso di riscatto agevolato dei periodi non coperti da contributi, la cosiddetta "pace fiscale" . Al momento della domanda, come precisato dall'Inps nella circolare 36/2019, è necessario specificare quale tipologia di riscatto si intende richiedere, in quanto deve essere l'Inps a calcolare l'ammontare dei contributi dovuti. In caso di domande già presentate la circolare precisa che se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. Quindi se lei ha già presentato la domanda all'Inps e vuole usufruire del nuovo regime dovrà revocarla, altrimenti l'Inps effettuerà il calcolo sulla base del regime ordinario. Dovrà rivolgersi all'Istituto per verificare le modalità di annullamento. Successivamente potrà presentare una nuova domanda per richiedere il riscatto agevolato. In ogni caso le modalità di pagamento possono essere stabilite al momento di accoglimento della domanda, ossia quando l'Inps comunica l'importo dei pagamenti dovuti. E' infatti possibile scegliere se pagare totalmente a rate o versare una parte per intero e la rimanente mensilmente.