Economia

Riscatto laurea agevolato, è prevista la detrazione dall'Irpef o la deduzione?

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai benefici fiscali derivanti dal versamento dell'onere previsto per il riscatto "agevolato" degli anni del corso di laurea.
Lo scorso mese di luglio, avendone i requisiti, ho presentato domanda all'Inps per usufruire del riscatto agevolato degli anni del corso di laurea, in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 (domanda recentemente accolta). Tale Decreto, convertito in Legge in data 28/03/2019 (Legge n. 26), all'Art. 20 comma 3, con riferimento ai benefici fiscali, prevede che "l'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi". Di recente, mediante l'apposito Servizio on line, ho posto il quesito all'Agenzia delle Entrate, ricevendo la seguente risposta: "Le somme versate per il riscatto della laurea sono deducibili dalle imposte dovute se i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte.(art.10 del DPR 917/1986). Qualora tale spesa sia sostenuta per un familiare a carico allora verrà considerata detraibile al 19 % (es. riscatto sostenute dai genitori per i figli).". Vista, a mio avviso, la palese contraddizione, potrebbe gentilmente essermi d'aiuto per dirimere la questione? Grazie
Aniello A.

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La risposta dell'Agenzia delle entrate è corretta: anche per il riscatto agevolato della laurea l'agevolazione fiscale consiste nella deducibilità dell'intero importo versato dal reddito, e non della detrazione fiscale. La possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% dell'ammontare versato è riconosciuta solo il caso di riscatto dei periodi non coperti da contributi, ossia della cosiddetta “pace contributiva”, alla quale si riferisce il comma 3 dell'art. 20 della legge 26/2019. Il testo completo del comma 3 è infatti il seguente: “3. La facoltà di cui al comma 1 (riscatto dei periodi non coperti da contribuzione) è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi”. La possibilità del riscatto agevolato della laurea, invece, è previsto dal comma 6, che, come detto, non contiene nessuna innovazione in merito alle agevolazioni fiscali, ma solo in riferimento all'ammontare degli oneri da versare. In ogni caso in linea di massima la deduzione può risultare è più vantaggiosa della detrazione perché consente di ridurre il reddito imponibile e quindi l'aliquota marginale sulla base della quale si paga l'Irpef. In più la deduzione è ammessa per tutto l'arco di tempo del versamento, che è in genere di 10 anni e non per solo 5 anni come nel caso della pace contributiva.