Il comma 4 dell'art. 16 del Dlgs 147/2015 che ha introdotto l'agevolazione, in seguito alle modifiche del Decreto Crescita, stabilisce che le disposizioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Non è indicato altro, per cui non è richiesto di avere un figlio già al rientro in Italia. Per quel che riguarda invece la prima casa, il testo precisa che le agevolazioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori “diventino proprietari” di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Questa ulteriore agevolazione, quindi, potrebbe non adattarsi al suo caso del momento che lei già possiede un immobile anche se lo vende e ne acquista uno nuovo.
Rientro dei cervelli, sia allunga il periodo per le agevolazioni per i figli avuti successivamente?
a cura di Antonella DonatiSto considerando la possibilità di rientrare in Italia nel 2020 dopo oltre 2 anni a Londra e usufruire quindi della nuova legge sul "rientro dei cervelli”. Sono laureata in Italia e dipendente in ambito privato. Sono iscritta all’Aire. Poiché possiedo già un immobile in Italia (la mia ex prima casa, finché mi sono trasferita a Londra), potrei usufruire del prolungamento del beneficio fiscale a 10 anni (esenzione al 50%) vendendo la mia casa e acquistando un'altra prima casa? Non ho figli ad oggi, potrei usufruire del prolungamento del beneficio fiscale a 10 anni se avessi figli dal 2020 in poi, ossia una volta residente in Italia?
Grazie mille!