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Libretto postale cointestato, si possono effettuare prelievi dopo la successione?

Sono cointestatario con mia madre di un libretto postale nominativo a firma disgiunta. Mio fratello no. Nel caso di decesso di mia madre, posso prelevare senza attendere la successione per eventuali spese? Che somma posso utilizzare senza presentare la successione? Quali sono i diritti di mio fratello sulla somma depositata? Grazie
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Al momento della successione lei non potrà compiere nessuna operazione. come indicato infatti dall'art. 6 del regolamento per la sottoscrizione dei libretti postali, “In caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell’espletamento della pratica di successione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente”. In quanto cointestario lei è titolare del 50% della somma eredeitata. l'altra metà dovrà essere divisa tra lei e suo fratello se non ci sono altri…
Al momento della successione lei non potrà compiere nessuna operazione. come indicato infatti dall'art. 6 del regolamento per la sottoscrizione dei libretti postali, “In caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell’espletamento della pratica di successione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente”. In quanto cointestario lei è titolare del 50% della somma eredeitata. l'altra metà dovrà essere divisa tra lei e suo fratello se non ci sono altri eredi.