Economia

Buoni postali, quali regole per la corretta applicazione della ritenuta fiscale?

Un buono postale fruttifero ordinario emesso alla pari riconosce un rendimento fisso corrisposto al momento del rimborso, non paga cioè alcuna cedola annuale bensì capitalizza annualmente gli interessi in regime di capitalizzazione composta. A mia sorpresa, avendo proprio in questi giorni riscosso alcuni buoni giunti a scadenza, mi sono accorto che Poste Italiane effettuano un calcolo differente del montante e della ritenuta fiscale. Come se fosse un titolo obbligazionario che paga cedola annuale (ad es. BTP), ogni anno sul tasso di interesse lordo maturato “accantonano” la ritenuta fiscale dovuta (senza però richiederla al cliente, il quale ha in mano un buono cartaceo non dematerializzato, quindi difficile riscuoterne il dovuto, per questo dico che “accantonano” perché di fatto “non riscuotono”) e trasformano così il rendimento da lordo a netto, e su questo “netto” capitalizzano l’interesse che costituisce il nuovo montante sul quale l’anno successivo verranno conteggiati gli interessi e la ritenuta fiscale con lo stesso metodo. E così via via ogni anno per tutta la durata del buono. E' corretto il loro metodo? Grazie per l’attenzione.
Matteo F.

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Sì il metodo utilizzato da Poste spa per l'applicazione della ritenuta del 12,50% ai titoli di durata poliennale è corretto. Le disposizioni in materia sono contenute nell'art. 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”. Il comma 9 dell'articolo in questione stabilisce infatti che solo nel caso di titoli con durata fino a 12 mesi “la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato”. Per i titolo a più lunga scadenza, invece la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturati, a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere.