Economia

Rientro dei cervelli, quali termini per figli e acquisto casa per prolungare le agevolazioni?

Le scrivo per avere delle delucidazioni circa il decreto legge in oggetto, articolo 5 intitolato "Rientro dei Cervelli". Dopo aver lavorato all'estero da dicembre 2017, sto pensando al rientro in Italia. Alla lettera "c" si fa riferimento al comma 3bis: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà”. A tal proposito Le chiederei: al momento non ho alcun figlio minorenne a carico. C'è una restrizione di tempo successivo al rientro entro la quale si possa avere un figlio? Per quanto riguarda l'immobile, si fa riferimento soltanto ad un periodo limite precedente al rientro. Per giunta riproporrei la domanda sulla restrizione di tempo come punto 1. Inoltre, non facendo riferimento alla "prima casa", vorrei sapere se l'acquisto di una seconda unità immobiliare possa rientrare nel comma 3-bis e se è necessario il trasferimento della residenza fiscale nel suddetto immobile. La ringrazio per la sua disponibilità.
Roberto M. 

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La proroga del regime agevolato scatta al termine del periodo inizialmente previsto per l'agevolazione per il rimpatrio. Quindi per usufruire dell'ampliamento del regime è necessario avere un figlio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di rientro in Italia. Occorre rispettare lo stesso per quel che riguarda l'acquisto dell'immobile per uso abitativo. Quanto a quest'ultimo, le norme non fanno differenza tra prima e seconda casa, quindi l'ampliamento del regime agevolato è riconosciuto anche per le seconde case e non è richiesto il trasferimento nell'immobile. In questo articolo tutti i dettagli.