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Terreno edificabile ereditato, la vendita genera sempre una plusvalenza?

Sono proprietario di un terreno edificabile derivante da divisione ereditaria effettuata nel 2018 del quale ero proprietario precedentemente solo di 1/2 (eredi io e mio fratello). La successione fu fatta alla morte di nostro padre nel 2001. Naturalmente nella divisione non c’è stato nessun conguaglio, cercando di compensare tutto con la proprietà. Il valore che il notaio ha assegnato al terreno oggetto ora di vendita, è leggermente superiore al prezzo di realizzo proprio per compensare la proprietà leggermente sbilanciata a favore di mio fratello. Nel caso di vendita del terreno edificabile (che non è stato mai lottizzato) verrà generata una plusvalenza tassabile ai fini Irpef? Grazie mille
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La vendita di un terreno edificabile genera sempre una plusvalenza, anche nel caso in cui sia stato ereditato, a prescindere, quindi, dagli anni di possesso. Come prevede l'art. 67 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, la plusvaleza si realizza anche se il terreno non è lottizzato, quello che fa testo, infatti, è solo il fatto che si tratti di terreno a destinazione edificabile. La plusvalenza sarà calcolata sul guadagno realizzato rispetto al valore indicato dal notaio nel momento in cui lei è diventato proprietario unico del terreno. Può scegliere di pagare l'imposta sostitutiva del 26% invece che assoggettare il guadagno all'aliquota ordinaria Irpef. 
La vendita di un terreno edificabile genera sempre una plusvalenza, anche nel caso in cui sia stato ereditato, a prescindere, quindi, dagli anni di possesso. Come prevede l'art. 67 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, la plusvaleza si realizza anche se il terreno non è lottizzato, quello che fa testo, infatti, è solo il fatto che si tratti di terreno a destinazione edificabile. La plusvalenza sarà calcolata sul guadagno realizzato rispetto al valore indicato dal notaio nel momento in cui lei è diventato proprietario unico del terreno. Può scegliere di pagare l'imposta sostitutiva del 26% invece che assoggettare il guadagno all'aliquota ordinaria Irpef.