In caso di cessione del credito o sconto in fattura, l'importo spettante può essere utilizzato in compensazione per tutti i versamenti per i quali è utilizzabile il modello F24. Come prevede infatti il comma 3 dell'art. 121 del decreto Rilancio, i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Quindi nel caso specifico la compensazione è possibile non solo per i debiti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ma anche per l'Iva e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in qualità di datore di lavoro. In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Sconto in fattura, la ditta come può utilizzare l'importo?
a cura di Antonella DonatiHo una azienda e vorrei praticare lo sconto in fattura ad un committente. A quel punto il credito di imposta diventa mio. Ma se come azienda in quell'anno non ho tasse da pagare, o comunque sono inferiori al credito maturato, posso comunque usufruire dell'agevolazione? Oppure in quel caso la mia alternativa è la cessione alla banca?
Grazie