Economia

Espatrio nel marzo 2019, possibile l'gevolazione per il rientro nel 2021 senza iscrizione all'Aire?

A marzo 2019 mi sono trasferito per lavoro in Inghilterra e dopo soli 4 mesi mi sono trasferito in Spagna lavorando sempre per la stessa compagnia. Ad oggi sono 15 mesi che vivo in Spagna senza che mi sia iscritto ancora all'Aire. Sono stato soggetto però a tassazione come cittadino residente. Vorrei iscrivermi all'Aire quanto per scongiurare sanzioni e compensazioni fiscali una volta che tornerò in Italia ad aprile per lavoro. Se ad oggi mi iscrivessi all'Aaire, visto il ritardo di qualche mese dai termini massimi di 12 mesi, mi vedrei costretto a pagare un complemento di tasse allo Stato italiano rispetto a quello inglese o spagnolo? Ad aprile 2021 saranno più di due anni che avrò lasciato l'Italia per lavoro, nonostante la mancata o ritardata iscrizione all'Aire, potrò comunque beneficiare delle agevolazioni legate Alla legge "rientro dei cervelli" dimostrando con i contratti di lavoro, di locazione e bollette la mia residenza estera? La ringrazio anticipatamente
Stefano C. 

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Le nuove norme in materia di rientro dei cervelli richiedono la residenza all'estero per almeno i due anni precedenti a quelli del rimpatrio. Si prevede, però che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE, rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi . Quindi se lei effettua l'iscrizione all'Aire anche se ritardata, ha sicuramente la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato al rientro, sempre che, ovviamente,non si tratti del rientro in Italia in quanto attualmente lei svolge attività all'estero per conto di un'azienda italiana. In questo caso, infatti, non avrebbe diritto alle agevolazioni. Quanto alla mancata iscrizione all'Aire per l'anno 2019 dovrà considerare che rischia comunque un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate per omessa dichiarazione dei redditi dal momento che in quanto residente in Italia era comunque dovuto dichiarare i redditi di fonte estera, a prescindere dalla presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale ha diritto ad un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. In caso di accertamento potrà comunque dimostrare la sua effettiva residenza all'estero.