Il secondo acconto della cedolare secca non è dovuto da nessuno degli eredi. Anche per la cedolare, infatti, si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, per cui in assenza di redditi nell'anno precedente non è dovuto nessun acconto. Sulla base di questo principio nessuno degli eredi deve pagare dal momento che nella 2019 nessuno di loro risultava proprietario dell'immobile. quanto al saldo dell'imposta, se non sarà effettuata nessuna divisione ereditaria e quindi l'immobile continuerà a risultare in comproprietà tra tutti gli eredi, tutti saranno tenuti a versare la cedolare in base al reddito spettante relativamente alla quota di possesso dell'appartamento. Dal momento che il contratto è stato registrato soltanto da uno degli interessati occorrerà effettuare l'opzione per la cedolare presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Immobile locato in successione fra più eredi, come regolarsi per l'acconto della cedolare secca?
a cura di Antonella DonatiHo una domanda sul secondo acconto cedolare secca per un immobile andato in successione agli eredi nel corso dell'anno (decesso avvenuto in agosto). Preciso che in settembre il contratto è stato rinnovato, ma a nome di uno solo degli eredi. Chi deve pagare il secondo acconto? Tutti gli eredi in proporzione al periodo dopo il decesso o il solo erede che che è parte del nuovo contratto di affitto?
Grazie