Regime fiscale agevolato per i rimpatriati, come si calcola il periodo di residenza all'estero?
di Antonella Donati , di Antonella DonatiLe regole per l'applicazione del regime fiscale per i cittadini rimpatriati sono contenute nella circolare 33/2020 dell'Agenzia delle entrate che fa il punto sulla normativa in vigore contenuta nell'articolo 16 del decreto 147/2015. Secondo queste disposizioni sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo e di impresa, prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Ai fini fiscali il Paese di residenza è quello nel quale si trascorrono almeno 183 giorni nell'anno (art. 2 DPR 917/1986). In dettaglio il comma 1 dell'articolo stabilisce infatti che "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonom…
Le regole per l'applicazione del regime fiscale per i cittadini rimpatriati sono contenute nella circolare 33/2020 dell'Agenzia delle entrate che fa il punto sulla normativa in vigore contenuta nell'articolo 16 del decreto 147/2015. Secondo queste disposizioni sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo e di impresa, prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Ai fini fiscali il Paese di residenza è quello nel quale si trascorrono almeno 183 giorni nell'anno (art. 2 DPR 917/1986). In dettaglio il comma 1 dell'articolo stabilisce infatti che "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. Quindi in generale è sufficiente avere avuto per due anni la residenza fiscale all'estero per poter usufruire delle agevolazioni. Non conta, in sostanza, il numero di mesi di attività ma, appunto, esclusivamente il pagamento delle imposte. Il comma 2 dello stesso articolo, invece, allarga la possibilità di usufruire del regime agevolato anche ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, a patto che: siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.