Come chiarito da INPS nella circolare 140/2017, l'art. 1, c. 245, della legge n. 228/2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 6, 12 e 13, della legge n. 335/1995 e tenuto conto dell'art. 24, c. 2, della legge n. 214/2011, come integrato dall'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La contribuzione accantonata presso le casse private, quindi, in caso di cumulo contributivo gratuito, non rileverà ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva al 1995.
Per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 6, 12 e 13, della legge n. 335/1995 e tenuto conto dell'art. 24, c. 2, della legge n. 214/2011, come integrato dall'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La contribuzione accantonata presso le casse private, quindi, in caso di cumulo contributivo gratuito, non rileverà ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva al 1995.